Cassazione Civile, Ordinanza n. 17403/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto in primo grado una decisione di rigetto della domanda risarcitoria perché il Tribunale aveva ritenuto prescritto il diritto fatto valere nei confronti di più amministrazioni statali, relativo al mancato o tardivo recepimento nell'ordinamento interno delle direttive CEE sul compenso dovuto ai medici specializzandi. La Corte d'appello aveva poi dichiarato inammissibile l'appello ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., richiamando la correttezza della decisione di primo grado sulla prescrizione, decorso il termine dalla data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato violazione di norme del Trattato CE, della Costituzione, della CEDU, delle direttive comunitarie e delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine non potesse decorrere prima della concreta percepibilità e riconoscibilità del danno, data l'incertezza normativa e giurisprudenziale su natura del diritto, legittimazione passiva e giurisdizione; hanno inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il diritto risarcitorio per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dall'entrata in vigore della L. n. 370 del 1999, che ha reso manifesto l'adempimento solo parziale dello Stato per i medici che avevano iniziato i corsi prima dell'anno accademico 1991-1992. Ha escluso che le incertezze giurisprudenziali su legittimazione passiva, natura della responsabilità o giurisdizione impedissero la decorrenza della prescrizione, richiamando l'art. 2935 c.c. e la possibilità di utilizzare il regolamento di giurisdizione. Ha altresì negato la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo manifestamente infondata la questione proposta. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti in solido.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c.
richiamato per l'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla Corte territoriale
ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.
utilizzato per affermare l'inammissibilità dell'appello perché privo di ragionevole probabilità di accoglimento
Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1.
consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già risolta in modo conforme dalla giurisprudenza di legittimità
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti sulla prescrizione
la decorrenza della prescrizione è esclusa solo da impedimenti giuridici all'esercizio del diritto, non da incertezze giurisprudenziali o difficoltà pratiche
richiamato tra le norme invocate dai ricorrenti sulla prescrizione
ha riconosciuto il diritto a una borsa di studio solo ai medici muniti di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo; la sua entrata in vigore segna il dies a quo della prescrizione decennale
D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6
norma sul recepimento interno delle direttive in materia di compenso ai medici specializzandi
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione di direttive comunitarie può prescriversi dal momento in cui l'ordinamento renda oggettivamente percepibile l'assetto normativo lesivo, anche se permangono dubbi interpretativi sulla qualificazione della domanda o sul giudice competente.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c. rilevano soltanto impedimenti giuridici all'esercizio del diritto; le incertezze giurisprudenziali sulla legittimazione passiva, sulla natura della responsabilità o sulla giurisdizione non impediscono la decorrenza della prescrizione.
- Quando una questione è già coperta da giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme, il ricorso che ne chieda una diversa soluzione è dichiarabile inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., n. 1.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando il quesito prospettato è manifestamente infondato alla luce di principi già chiariti e quando gli eventuali dubbi processuali interni possono essere risolti con gli strumenti dell'ordinamento nazionale.
- La condanna alle spese può essere pronunciata in solido tra più soccombenti anche in presenza di domande di valore diverso, purché vi sia comunanza di interessi e convergenza delle questioni di fatto e di diritto trattate.
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