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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26855/2025 del 06/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta da una banca, poi succeduta da altra società cessionaria del credito, per ottenere la dichiarazione di inefficacia verso di sé di due atti di costituzione di fondo patrimoniale compiuti dai coniugi convenuti. Il Tribunale aveva accolto la domanda revocatoria e rigettato l'intervento di un terzo. I coniugi avevano quindi appellato solo il capo di accoglimento, ma la Corte d'appello aveva confermato la decisione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, l'omesso esame e la violazione delle norme processuali sulla legittimazione attiva, sostenendo che la società subentrata non avesse provato la titolarità del credito in base a una cessione in blocco ex art. 58 TUB e che la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non bastasse a dimostrare l'inclusione dello specifico credito nel perimetro ceduto. Gli ulteriori due motivi, assorbiti, riguardavano la sussistenza del credito e il mancato accoglimento di istanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo nei limiti esposti in motivazione. Ha affermato che, pur essendo sufficiente in linea generale la produzione dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale per la cessione in blocco dei crediti bancari, resta necessario che sia comunque dimostrata, ove contestata, l'inclusione dello specifico credito azionato nel blocco ceduto e quindi la legittimazione sostanziale del cessionario. Poiché la corte territoriale si era limitata a un'affermazione generica sul subentro della società cessionaria senza accertare adeguatamente il contratto di cessione e l'inclusione del credito litigioso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    richiamato quale base dell'azione revocatoria ordinaria proposta originariamente dal creditore

  • art. 58 del d.lgs. n. 385/1993

    disciplina speciale della cessione in blocco di crediti bancari; l'avviso in Gazzetta Ufficiale sostituisce la notifica individuale e rende la cessione opponibile, ma il cessionario deve provare l'inclusione del singolo credito quando la titolarità è contestata

  • art. 4 L. n. 130/1999

    richiamato per l'applicazione, alla cessione in blocco, della disciplina dell'art. 58 TUB

  • art. 1264 c.c.

    gli effetti della pubblicità della cessione in blocco nei confronti dei debitori ceduti sono assimilati a quelli della notifica della cessione del credito

  • art. 111 c.p.c.

    se il diritto è trasferito nel corso del processo a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie; il successore deve però dimostrare la propria posizione quando intende subentrare o spiegare impugnazione

  • artt. 81, 100, 112, 115, 116 c.p.c.

    invocati dai ricorrenti per censurare l'omessa pronuncia e l'erronea valutazione della legittimazione e delle prove

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo e, più in generale, per sindacare la motivazione nei limiti consentiti in cassazione

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    richiamato anche per i motivi poi assorbiti

Massime di principio

  • In tema di cessione in blocco di crediti bancari, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale può essere sufficiente a provare la titolarità del credito in capo al cessionario solo quando il rapporto sia individuabile senza incertezze per categorie o tipologie di crediti ceduti.
  • Se il debitore ceduto contesta la titolarità del credito azionato, il cessionario deve fornire la prova della riconducibilità dello specifico credito all'operazione di cessione; la sola prova della pubblicazione dell'avviso non esaurisce, di per sé, l'accertamento della legittimazione sostanziale.
  • Il giudice di merito deve verificare in concreto l'idoneità probatoria dell'avviso di cessione e delle ulteriori risultanze documentali, trattandosi di accertamento di fatto sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale dedotto.
  • Nel processo, il successore a titolo particolare nel credito non può fondare la propria posizione processuale su un'affermazione generica di subentro, ma deve dimostrare il titolo del trasferimento e l'inclusione del credito litigioso nel perimetro ceduto quando tale profilo sia specificamente contestato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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