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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04930/2026 del 06/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che ne aveva confermato la responsabilità per ricettazione e truffa. Con il primo e il terzo motivo ha dedotto la mancanza dell'elemento soggettivo nel reato di ricettazione, sostenendo in sostanza che gli elementi valorizzati dai giudici di merito non fossero sufficienti a dimostrare il dolo. Con il secondo motivo ha contestato la motivazione della condanna per truffa, affermando che mancassero gli artifici e raggiri richiesti dalla norma incriminatrice. Ha inoltre sostenuto che le modalità grossolane della contraffazione, la negligenza del corriere nell'accettare un metodo di pagamento diverso da quello previsto e la sua presunta esperienza nel riconoscere la falsità dell'assegno rendessero la fattispecie non punibile come reato impossibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero diretti, in realtà, a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa lettura degli elementi di fatto, attività preclusa in sede di legittimità. Quanto alla ricettazione, ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte d'appello, che aveva desunto il dolo da più circostanze convergenti: la firma apposta su un assegno già sottoscritto dal proprietario, la mancata spiegazione della provenienza del titolo e il comportamento successivo dell'imputato, che aveva cercato di rendersi irreperibile dopo essere stato sollecitato ad adempiere. Quanto alla truffa, ha ribadito che la mancanza di diligenza della persona offesa non esclude l'idoneità dell'azione fraudolenta e non integra reato impossibile. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Per la sussistenza della truffa occorrono artifici o raggiri; la valutazione sulla loro presenza è riservata al giudice di merito e non può essere sovvertita mediante una diversa lettura dei fatti in cassazione.

  • art. 648 c.p.

    La ricettazione richiede il dolo, che può essere desunto anche da un insieme di elementi indiziari convergenti, quali l'uso di un bene di provenienza non chiarita e il comportamento successivo dell'agente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 640 c.p.

    La scarsa attenzione o negligenza della persona offesa non esclude l'idoneità del mezzo fraudolento e non trasforma la truffa in reato impossibile.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    La Corte di cassazione non può procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito.

  • Sez. 2, n. 51538 del 20/11/2019, Molino, Rv. 278230-01

    ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza di diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri

    La mancanza di diligenza della vittima non esclude la consumazione della truffa se il mezzo fraudolento è idoneo a ingannare.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che mirino soltanto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il dolo della ricettazione può essere desunto da un quadro indiziario complessivo e coerente, anche attraverso elementi quali la disponibilità di un bene di provenienza non chiarita, l'assenza di una spiegazione plausibile sulla sua provenienza e il comportamento successivo dell'agente.
  • Nel delitto di truffa, la presenza di artifici o raggiri e l'idoneità dell'azione vanno apprezzate secondo la motivazione del giudice di merito, non potendo la cassazione sostituire il proprio giudizio a quello di fatto.
  • La scarsa diligenza della persona offesa non esclude, di per sé, la configurabilità della truffa né rende automaticamente il fatto un reato impossibile, se il mezzo fraudolento conserva attitudine ingannatoria.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della prova

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