Cassazione Civile, Ordinanza n. 27116/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pensionato)
La controversia
Un pensionato ha chiesto al tribunale la ricostituzione della propria pensione di anzianità, sostenendo che le settimane di contribuzione figurativa per malattia dovessero essere valorizzate con un maggior importo retributivo, tale da includere nella base di calcolo anche competenze extramensili, con conseguente aumento del trattamento di euro 19,22 mensili. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'INPS. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) violazione dell'art. 47, commi 3 e 6, d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38 d.l. n. 98/2011, assumendo che la decadenza triennale non potesse applicarsi solo ai trattamenti liquidati dopo il 6 luglio 2011; (2) violazione dell'art. 47 d.P.R. n. 639/1970, come interpretato dall'art. 6 d.l. n. 103/1991, sostenendo che la decadenza non potesse estinguere il diritto alla corretta determinazione della pensione, ma soltanto le eventuali differenze sui ratei arretrati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassando la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che la decadenza triennale introdotta dall'art. 38 d.l. n. 98/2011 si applica anche alle riliquidazioni di pensioni già in essere, ma solo dalla sua entrata in vigore, e soprattutto che, nelle domande di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza colpisce soltanto le differenze relative ai ratei maturati anteriormente al triennio dalla domanda giudiziale, non l'intera pretesa di riliquidazione.
Norme richiamate
Disciplina la decadenza per le azioni giudiziarie in materia previdenziale; la Corte ne interpreta l'ambito applicativo nel senso che, per le riliquidazioni pensionistiche, la decadenza incide solo sui ratei ultratriennali pregressi.
art. 38, comma 1, lett. d), d.l. n. 98/2011
Ha introdotto la decadenza triennale anche per le azioni aventi ad oggetto prestazioni riconosciute solo in parte o accessori del credito; la nuova disciplina si applica anche a prestazioni già liquidate, ma solo dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 6 luglio 2011.
Legge di conversione del d.l. n. 98/2011, che rende stabile la disciplina decadenziale introdotta dal decreto.
Precisazione di sistema secondo cui il decorso dei termini di decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi e l'inammissibilità della domanda giudiziale; la Corte lo usa per sostenere che la decadenza opera sui soli ratei.
art. 47, commi 3 e 6, d.P.R. n. 639/1970
I commi richiamati vengono letti in combinazione con la disciplina successiva per estendere la decadenza anche alle azioni di riliquidazione.
art. 38 Cost.
È richiamato per affermare che il diritto a pensione è costituzionalmente protetto, imprescrittibile e non può essere vanificato da una lettura della decadenza che travolga il nucleo essenziale del trattamento.
Massime di principio
- La decadenza introdotta successivamente in materia previdenziale può applicarsi anche a situazioni già in essere, ma la sua decorrenza non può essere retrodatata a un momento anteriore all'entrata in vigore della norma che la introduce.
- Nelle domande di riliquidazione di prestazioni pensionistiche già riconosciute solo in parte, la decadenza non estingue il diritto alla corretta determinazione della pensione, ma colpisce esclusivamente le differenze sui ratei maturati oltre il triennio anteriore alla domanda giudiziale.
- L'interpretazione delle norme decadenziali in materia pensionistica deve essere costituzionalmente orientata, in modo da salvaguardare il diritto fondamentale alla pensione e il suo nucleo essenziale.
- La funzione sollecitatoria e di stabilizzazione dei conti pubblici perseguita dalla decadenza deve essere bilanciata con la tutela dell'affidamento del pensionato e con l'imprescrittibilità del diritto al trattamento pensionistico.
- In presenza di un trattamento pensionistico già riconosciuto almeno in parte, la decadenza opera 'a ratei' e non in modo tombale sull'intera pretesa di ricalcolo.
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