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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27127/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La lite nasce da una cartella esattoriale con cui era stato richiesto al titolare di una ditta individuale il pagamento di contributi previdenziali ritenuti omessi in relazione a taluni lavoratori, per il periodo dal gennaio 1996 al maggio 2000, sulla base di un precedente verbale ispettivo. L'opposizione era stata inizialmente rigettata dal tribunale; in sede di rinvio la corte d'appello ha escluso la debenza della contribuzione solo per l'annualità 1996, ritenendola prescritta, e ha confermato per il resto la pretesa contributiva, reputando inammissibili perché generiche e/o nuove le prove testimoniali richieste dal contribuente. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto: violazione dell'art. 384 c.p.c. per avere il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto già enunciato dalla Cassazione e ritenuto inammissibili prove che, secondo il ricorrente, erano già state considerate ammissibili; violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c. per avere attribuito valore probatorio decisivo alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva; omesso esame di un fatto decisivo per la ritenuta insufficienza e contraddittorietà di tali dichiarazioni; nullità della sentenza per violazione degli artt. 420 e 437 c.p.c. per mancata ammissione delle richieste istruttorie; violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita mancata decisione su specifiche contestazioni relative ai fatti costitutivi della pretesa contributiva; omessa pronuncia e violazione dell'art. 2697 c.c. quanto al quantum debeatur.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la declaratoria di genericità o non conformità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. operata dal giudice di rinvio non violava il principio di diritto fissato nella precedente cassazione con rinvio, la quale aveva soltanto affermato la tempestività dell'articolazione delle prove all'udienza ex art. 420 c.p.c., senza pronunciarsi sulla loro specificità. Ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto perché miravano a ottenere una nuova valutazione delle istanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità; il terzo motivo è stato inoltre dichiarato inammissibile per la presenza di una doppia decisione conforme sui medesimi fatti, ex art. 348 ter c.p.c. I motivi sul quantum debeatur sono rimasti assorbiti. Non è stata liquidata alcuna spesa perché l'INPS non ha svolto difese scritte; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 384 c.p.c.

    Il principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente vincola il giudice di rinvio solo nei limiti in cui sia stato effettivamente deciso; resta possibile una diversa valutazione di profili non coperti da quel dictum, come la genericità dei capitoli di prova.

  • art. 244 c.p.c.

    La Corte valorizza la possibilità per il giudice di merito di dichiarare inammissibili i capitoli di prova se generici o non conformi ai requisiti di specificità richiesti.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente richiamava la regola sull'onere della prova per contestare la sufficienza probatoria delle dichiarazioni ispettive; la censura è stata però ritenuta inammissibile o non idonea a superare l'accertamento di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura sull'apprezzamento delle prove è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una rivalutazione del materiale istruttorio, non consentita in cassazione.

  • art. 420 c.p.c.

    Le prove articolate all'udienza del rito del lavoro erano state ritenute tempestive nella precedente fase di legittimità; la tempestività non escludeva però il vaglio sulla loro specificità.

  • art. 437 c.p.c.

    La doglianza sulla mancata ammissione delle prove è stata ricondotta a una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio, non ammissibile in cassazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia/non corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata prospettata dal ricorrente, ma non ha superato il vaglio di ammissibilità nel contesto della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale per dedurre i vizi di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È stato invocato per i vizi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame del fatto decisivo è stata respinta anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia decisione conforme sui medesimi fatti, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto fissato dalla Cassazione solo quanto alle questioni effettivamente decise; restano valutabili i profili non coperti dalla pronuncia rescindente, come la specificità o la non conformità dei capitoli di prova.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle istanze istruttorie o del materiale probatorio, poiché ciò richiede un apprezzamento di merito estraneo al giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di genericità o inammissibilità di capitoli di prova testimoniale per difetto di specificità può legittimamente fondare il rigetto dell'istanza istruttoria, anche se le prove erano state tempestivamente articolate.
  • In presenza di doppia decisione conforme sui medesimi fatti, il motivo di ricorso per omesso esame del fatto decisivo è inammissibile.
  • Le censure relative all'onere della prova e alla valutazione delle dichiarazioni rese in sede ispettiva non possono essere veicolate in cassazione come richiesta di rivalutazione del merito, se non denunciano un vero errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioniProve
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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