Cassazione Civile, Ordinanza n. 27115/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riliquidazione di una pensione cat. VOS, con richiesta di riconoscimento dei ratei differenziali sul pro rata italiano a decorrere dal 15 marzo 2015 ai sensi dell'art. 3, comma 15, della legge n. 335 del 1995. Il giudice di primo grado aveva ritenuto dovuta l'integrazione, limitando però gli arretrati al triennio anteriore alla domanda. La corte d'appello ha accolto l'impugnazione dell'ente previdenziale. In cassazione la pensionata ha dedotto due censure: (1) violazione dell'art. 3, comma 15, l. n. 335/1995 e dell'art. 48 del Regolamento CEE n. 1408/71, sostenendo che il calcolo dell'integrazione dovesse considerare tutta l'anzianità contributiva totalizzata, italiana ed estera, e non solo quella italiana; (2) violazione dell'art. 18 del medesimo regolamento, assumendo che i periodi esteri dovessero essere trattati come periodi compiuti sotto la legislazione italiana. L'ente previdenziale si è difeso con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'art. 3, comma 15, della legge n. 335 del 1995 disciplina la misura minima della pensione di vecchiaia limitatamente al solo pro rata liquidabile dall'ente previdenziale italiano, quando il diritto sia stato maturato mediante totalizzazione di contributi versati in Italia e all'estero. Secondo la Corte, ai fini dell'integrazione al minimo rilevano soltanto gli anni di contribuzione maturati in Italia, perché il meccanismo di totalizzazione serve solo per maturare il diritto a pensione, mentre la quantificazione della prestazione segue il principio del pro rata, ciascun ente erogando in proporzione ai contributi effettivamente ricevuti. È stata inoltre esclusa la pertinenza dell'art. 18 del Regolamento CEE n. 1408/71 sulla totalizzazione dei periodi ai fini del diritto, non sulla misura dell'integrazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e la ricorrente è stata condannata alle spese, con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3, comma 15, legge n. 335 del 1995
La norma riguarda la misura minima della pensione di vecchiaia - in particolare quella del solo pro-rata liquidabile dall'ente previdenziale italiano - allorché il diritto a pensione sia stato acquisito mediante totalizzazione di contributi versati in Italia e all'estero, e stabilisce che tale misura minima non possa essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, a 1/40 del trattamento pensionistico minimo vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 335 del 1995
Ai fini dell'integrazione prevista da questa disposizione rilevano i soli anni di contribuzione maturati in Italia, non quelli riconosciuti all'estero.
art. 48 Regolamento CEE n. 1408/71
Totalizzazione dei periodi di assicurazione
La norma attiene al riconoscimento del diritto a pensione mediante totalizzazione dei periodi assicurativi e non incide sulla misura dell'integrazione al minimo del pro rata italiano.
art. 18 Regolamento CEE n. 1408/71
"come se si trattasse di periodi compiuti sotto la legislazione che essa applica"
La disposizione impone di considerare i periodi assicurativi esteri ai fini del diritto, ma non modifica il criterio di calcolo dell'integrazione della prestazione italiana.
art. 8, comma 2, legge n. 153 del 1969
erogazione del trattamento minimo a "tutte" le pensioni maturate con il cumulo dei periodi assicurativi svolti in Italia e all'estero
Viene richiamato come antecedente sistematico del meccanismo di cumulo ai fini del diritto alla pensione.
art. 8, comma 3, legge n. 153 del 1969
ai fini del diritto alla integrazione al minimo, si teneva conto del pro-rata estero
La Corte lo richiama per affermare che, una volta sommati i pro-rata italiano ed estero, se il totale supera il minimo, l'integrazione sulla quota italiana non spetta più.
art. 3, comma 14, legge n. 335 del 1995
Disposizione richiamata nel ragionamento sistematico sulla continuità del regime dell'integrazione al minimo e del principio di pro-rata.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel calcolo dell'integrazione al minimo della pensione liquidata in pro-rata dall'ente italiano, quando il diritto sia maturato tramite totalizzazione di periodi assicurativi italiani ed esteri, rileva esclusivamente la contribuzione maturata in Italia, salvo diversa previsione espressa.
- La totalizzazione dei periodi assicurativi serve a far maturare il diritto alla prestazione, ma non comporta il trasferimento dei contributi né altera il criterio di quantificazione della singola quota erogata da ciascun ente previdenziale.
- Il principio di pro-rata impone che ciascun ente pensionistico eroghi la prestazione in misura corrispondente ai contributi effettivamente versati presso di esso; l'integrazione al minimo non può essere riconosciuta o mantenuta oltre il limite risultante dalla somma delle quote rilevanti.
- Le norme europee sulla totalizzazione dei periodi assicurativi incidono sul riconoscimento del diritto a pensione, ma non disciplinano, di per sé, il diverso problema della misura dell'integrazione della quota pensionistica nazionale.
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