Cassazione Civile, Ordinanza n. 31987/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società impugnava una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IRAP per più annualità (1993, 1998, 1999 e 2003). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la Commissione tributaria regionale, su appello della società di riscossione, aveva riformato la decisione. In cassazione la contribuente deduceva: (1) violazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992, perché il giudice d'appello avrebbe ammesso e utilizzato documenti depositati dalla controparte in modo irrituale, senza indicazione puntuale dei singoli atti, nonostante l'eccezione della parte avversa; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR trascurato l'eccezione relativa alla forza probatoria degli estratti di ruolo.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: in contenzioso tributario i documenti non elencati negli atti di parte, o non prodotti separatamente con apposita nota sottoscritta e depositata in originale, non possono essere posti a base della decisione, salvo che la controparte abbia accettato anche implicitamente il deposito senza eccepirne l'irritualità. Nel caso concreto la stessa CTR dava atto che i documenti prodotti dalla società di riscossione erano privi di elencazione dettagliata. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nel processo tributario i documenti prodotti in violazione delle forme previste non possono essere posti a fondamento della decisione, salvo accettazione anche implicita della produzione da parte della controparte
usato come parametro di deduzione della violazione di legge
usato come parametro di deduzione dell'omesso esame di un fatto decisivo
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione documentale deve rispettare le modalità formali previste dall'art. 24 del d.lgs. n. 546/1992; in difetto, il giudice non può utilizzare quei documenti come fondamento della decisione, salvo che la parte avversaria abbia prestato accettazione, anche implicita, della produzione irregolare.
- La sanatoria dell'irregolarità nella produzione documentale può desumersi dal comportamento processuale della parte che, avendo contezza dei documenti, ne discuta il contenuto e l'efficacia probatoria senza eccepire la violazione formale.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per violazione delle regole sulla produzione documentale, il motivo che investe ulteriori profili decisori resta assorbito.
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