Cassazione Penale, Ordinanza n. 35252/2026 del 02/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Trani aveva condannato il ricorrente per 43 condotte integranti il reato previsto dall’art. 75 del d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte d’appello di Bari aveva parzialmente confermato la condanna, mantenendola per 27 violazioni dell’obbligo di non rientrare presso la propria abitazione dopo le ore 22.00 e di non uscire prima delle ore 6.00. Con ricorso per cassazione, il condannato ha lamentato l’inadeguatezza della motivazione quanto a undici episodi individuati nella sentenza d’appello con i numeri 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 20, 24 e 27. Ha sostenuto che per tali episodi mancava la prova certa della responsabilità, poiché non vi era stato riscontro della sua presenza in casa, e che la mancata risposta al citofono da parte dei genitori dimostrava il cattivo funzionamento dell’apparecchio. La Corte di cassazione ha ritenuto che la doglianza sollecitasse una diversa valutazione dei fatti e delle prove e non denunciasse un vizio motivazionale deducibile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura relativa agli undici episodi. La contestazione investiva la valutazione di fatto e la comparazione delle risultanze probatorie, senza indicare mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti essenziali. La Corte d’appello aveva inoltre motivato che spettava al ricorrente porsi nelle condizioni di consentire i controlli delle Forze dell’ordine. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
la Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha parzialmente confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Trani nei confronti di Michele Porcelluzzi per 43 condotte integranti il reato di cui all’art. 75 del d.lgs n. 159 del 2011
La disposizione è indicata come fattispecie incriminatrice delle condotte contestate; la decisione non approfondisce ulteriormente gli elementi costitutivi del reato.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento
In cassazione sono deducibili soltanto i vizi motivazionali tipizzati e rilevanti su aspetti essenziali; non è consentito chiedere una diversa comparazione delle prove o contestare la persuasività della ricostruzione fattuale.
alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Dichiarata l’inammissibilità, la Corte dispone il pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei fatti o una diversa comparazione del significato probatorio delle prove. Le censure sulla motivazione sono ammissibili soltanto se denunciano mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà, anche con un atto probatorio, su aspetti essenziali per la decisione.
- La doglianza che contesta la persuasività, il rigore o la puntualità della motivazione, oppure propone una ricostruzione fattuale alternativa, è inammissibile quando non individua un vizio motivazionale rilevante nei limiti del giudizio di legittimità.
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