Cassazione Penale, Ordinanza n. 36805/2025 del 12/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito sfavorevole all'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Il primo motivo contestava in modo generico la correttezza della motivazione sulla responsabilità, sostanzialmente riproponendo le doglianze già disattese in appello. La Corte rileva che l'imputato era stato colto in flagranza e che la censura non si confrontava realmente con la sentenza impugnata, risultando non specifica e solo apparente. Il secondo motivo lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; anche tale doglianza è stata ritenuta non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, perché la motivazione di merito sul diniego era immune da evidenti illogicità e valorizzava l'assenza di elementi positivamente apprezzabili a favore dell'imputato.
Norme richiamate
La truffa richiede la prova del dolo generico, che può essere desunta dalle concrete modalità esecutive e dalle circostanze del fatto, anche attraverso un ragionamento logico-deduttivo sugli elementi di inganno, profitto e danno.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito valorizza elementi decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a confutare puntualmente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già dedotte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, perché privi del requisito della specificità.
- La prova del dolo nella truffa può essere tratta dalle modalità concrete della condotta e dal contesto fattuale, purché la ricostruzione logica consenta di inferire la cosciente rappresentazione e volontà dell'inganno, del profitto e del danno.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo quando la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; non occorre che il giudice esamini analiticamente ogni elemento prospettato dalle parti.
- La flagranza di reato e la completezza del quadro probatorio sono elementi idonei a sorreggere il giudizio di responsabilità, se adeguatamente valorizzati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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