Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1116/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400496

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso agli atti contenuto nella nota del 2 aprile 2024, relativo alla documentazione istruttoria concernente la conclusione di procedimenti transattivi e ad atti istruttori prodromici ad accordi transattivi con altre imprese di trasporto pubblico locale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa concessionaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, già vittoriosa in un precedente giudizio sul silenzio serbato dalla Regione in relazione a un’istanza diretta all’attuazione di delibere regionali concernenti la definizione transattiva di una posizione creditoria, ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato e per l’annullamento di ulteriori atti regionali, deducendone il difetto di motivazione e l’eccesso di potere. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il parziale diniego di accesso opposto dalla Regione all’istanza del 4 marzo 2024. L’amministrazione aveva consentito l’accesso alla nota dirigenziale e agli atti transattivi già stipulati con altre aziende, ma lo aveva negato quanto alla documentazione relativa all’attività istruttoria richiamata nella nota di conclusione del procedimento e agli atti istruttori prodromici agli accordi transattivi, ritenendoli riferiti a una lite in atto e qualificabili come atti difensivi, ostensibili soltanto previa intesa con l’Avvocatura regionale. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 24, comma 7, della l. n. 241/1990, sostenendo la necessità della documentazione per la tutela della propria posizione e per l’esercizio del diritto di difesa.

La decisione

Il TAR ha esaminato prioritariamente la domanda relativa al diniego parziale di accesso e l’ha accolta. Ha ricordato che sono normalmente sottratti all’accesso i pareri e gli atti formati in relazione a una lite attuale o potenziale quando definiscano la strategia difensiva o la futura condotta processuale dell’amministrazione, a tutela del diritto di difesa e dell’opera intellettuale del legale. Tuttavia, nel caso concreto, la documentazione negata riguardava l’attività istruttoria precedente alla stipula di transazioni con altre imprese e gli atti istruttori richiamati nella nota di conclusione del procedimento; dal loro oggetto non emergeva un collegamento necessario con la strategia difensiva regionale. Il giudice ha ritenuto sussistente il nesso di strumentalità necessaria tra i documenti richiesti e la situazione giuridica che la ricorrente intendeva tutelare, precisando che l’amministrazione non può sindacare la fondatezza o la pertinenza delle iniziative che l’istante intenda intraprendere, essendo sufficiente la dimostrazione chiara e concreta di un astratto interesse collegato ai documenti. Ha quindi annullato il diniego parziale e ordinato alla Regione Calabria di consegnare entro trenta giorni copia della documentazione richiesta alle lettere b) e d) dell’istanza. La sentenza è non definitiva: la trattazione delle ulteriori domande è stata rinviata all’udienza pubblica del 21 ottobre 2026; le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. n. 241/1990

    La disciplina generale dell’accesso richiede un interesse concreto e attuale collegato a una situazione giuridicamente rilevante e consente l’ostensione quando sussista un nesso di strumentalità necessaria tra i documenti e la tutela della posizione dell’istante.

  • art. 24, comma 7, l. n. 241/1990

    L’accesso deve essere garantito quando sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici, anche rispetto a documenti astrattamente sottratti all’accesso, salvo il limite degli atti realmente funzionali alla strategia difensiva dell’amministrazione.

  • art. 33, comma 1, lett. o), l.r. Calabria n. 19/2001

    la documentazione concernente lite in potenza o in atto, fino alla definizione della medesima

    La sottrazione all’accesso riguarda la documentazione effettivamente concernente una lite attuale o potenziale; non si estende automaticamente agli atti istruttori amministrativi privi di evidenza quanto alla loro funzione difensiva.

Massime di principio

  • Nell’accesso difensivo, l’istante deve dimostrare in modo chiaro e concreto un nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica che intende curare o tutelare.
  • L’amministrazione non può negare l’accesso difensivo sulla base di una valutazione della fondatezza o della pertinenza dell’azione che l’interessato intenda intraprendere, quando sia dimostrato il collegamento astratto e concreto tra i documenti e la posizione giuridica da proteggere.
  • La sottrazione all’accesso degli atti relativi a liti attuali o potenziali opera per i documenti che definiscono la strategia difensiva o la futura condotta processuale dell’amministrazione; non comprende automaticamente gli atti istruttori amministrativi precedenti alla stipula di transazioni o richiamati in un provvedimento conclusivo.
  • La qualificazione di un documento come atto difensivo non dipende dalla sua mera connessione formale con una lite, ma dalla sua effettiva funzione di presidio della strategia processuale e del diritto di difesa dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàTutela del terzo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.