Sentenza n. 4838/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’Amministrazione di estendere al nuovo profilo di funzionario giudiziario gli effetti economici del giudicato relativo all’inclusione dell’indennità di amministrazione nella base di calcolo della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 8676/2010, che aveva ordinato l’integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli – Sezione lavoro n. 3695/2006. Quest’ultima aveva riconosciuto, nella qualità di cancelliere, l’inclusione dell’indennità di amministrazione nella base di calcolo della tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza. Dopo il passaggio, dal 1° dicembre 2017, al profilo di funzionario giudiziario mediante procedura di riqualificazione interna e stipula di un nuovo contratto individuale, l’Amministrazione ha negato l’applicabilità del giudicato alla nuova posizione, ritenendo intervenuta una novazione del rapporto. La ricorrente ha dedotto la violazione del giudicato, sostenendo che il riconoscimento giudiziale della natura fissa e continuativa della voce stipendiale imponesse l’adeguamento stabile del trattamento economico anche in relazione agli sviluppi successivi del rapporto; ha inoltre sostenuto l’insussistenza di una novazione in caso di progressione di carriera e la competenza del Consiglio di Stato a conoscere dell’ulteriore ottemperanza. Il Ministero ha eccepito la prescrizione decennale dell’azione di ottemperanza e, nel merito, ha sostenuto che il nuovo contratto e il nuovo profilo professionale impedissero l’estensione degli effetti della precedente sentenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta prescrizione dell’azione di ottemperanza. Ai sensi dell’art. 114, comma 1, c.p.a., il termine decennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; il ricorso, notificato il 6 febbraio 2026, è stato quindi proposto oltre dieci anni dopo il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 8676/2010. Il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza plenaria n. 20/2024, secondo cui il termine decennale riguarda la proponibilità dell’azione di esecuzione del giudicato e può essere interrotto anche da un atto stragiudiziale diretto a ottenere quanto spettante in base al giudicato. La prima costituzione in mora della ricorrente risaliva tuttavia al 27 novembre 2024, quando il termine era già decorso. Non è stato ritenuto idoneo a interrompere la prescrizione il pagamento dell’indennità effettuato dall’Amministrazione fino al 30 novembre 2017: tale pagamento costituisce adempimento dell’obbligazione relativa al periodo in cui la ricorrente era cancelliere e non equivale, in assenza di un’inequivoca manifestazione di volontà, a riconoscimento del diritto riferito alla nuova qualifica di funzionario giudiziario. Il Collegio ha inoltre rilevato, quale ulteriore profilo di inammissibilità, che la pretesa sostanziale concernente l’estensione dell’indennità alla nuova qualifica implicava un accertamento dell’ambito oggettivo del rapporto di lavoro e rientrava nella giurisdizione del giudice ordinario, autore della sentenza azionata. In sede di ottemperanza a una sentenza civile del giudice del lavoro, il giudice amministrativo può svolgere soltanto attività esecutiva e non può integrare o interpretare estensivamente il titolo fino a decidere questioni nuove sul rapporto di pubblico impiego. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
l’azione si prescrive con il decorso di dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza
Il termine decennale concerne la proponibilità dell’azione di ottemperanza e decorre dal passaggio in giudicato della sentenza; può essere interrotto da un atto stragiudiziale idoneo, ma nel caso concreto nessun atto è stato notificato entro il termine.
i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve si prescrivono con il decorso di dieci anni quando su di essi sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
È richiamato quale principio generale cui si ricollega la prescrizione decennale, pur precisando che l’art. 114 c.p.a. disciplina specificamente la proponibilità dell’azione di esecuzione del giudicato.
Il pagamento non interrompe di per sé la prescrizione, mentre può interromperla il riconoscimento del debito, purché espresso o tacito ma inequivoco e proveniente dall’amministrazione nelle forme idonee a manifestarne la volontà. Nel caso concreto i pagamenti relativi al precedente profilo di cancelliere non hanno riconosciuto il diritto riferito alla nuova qualifica.
È invocato dalla ricorrente in relazione alla vincolatività del giudicato, ma la relativa censura non è stata esaminata nel merito per la prescrizione dell’azione e per i limiti oggettivi dell’ottemperanza.
art. 21-quater d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 132
È richiamato per descrivere la procedura di riqualificazione interna che ha determinato il passaggio dal profilo di cancelliere a quello di funzionario giudiziario; il giudice non ha deciso nel merito se tale passaggio costituisse novazione del rapporto.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza da eseguire; il termine riguarda la proponibilità dell’azione esecutiva e non può essere eluso mediante la successiva deduzione di questioni nuove sull’estensione soggettiva o oggettiva del giudicato.
- Il termine decennale per proporre l’ottemperanza può essere interrotto da un atto stragiudiziale diretto a conseguire quanto dovuto in base al giudicato, purché l’atto sia compiuto prima della scadenza del termine.
- Il pagamento eseguito dall’amministrazione in adempimento del giudicato non equivale, di per sé, a un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione; occorre un’inequivoca manifestazione di consapevolezza e volontà di riconoscere il diritto ulteriore dedotto dal creditore.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, il giudice amministrativo dell’ottemperanza può svolgere un’attività meramente esecutiva e non può integrare il titolo né decidere, in via sostanziale, nuove questioni sull’estensione del rapporto di pubblico impiego, riservate alla giurisdizione ordinaria.
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