Cassazione Penale, Ordinanza n. 11135/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda sei imputati che avevano definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. davanti al GIP del Tribunale di Taranto, in relazione a plurimi episodi di detenzione e spaccio di cocaina e hashish; per alcuni erano contestati anche ulteriori reati connessi a una condotta estorsiva, a un reato in materia di stupefacenti e a usura, oltre alla confisca di una somma di denaro. I ricorrenti censuravano la sentenza di patteggiamento con motivi diversi: un imputato deduceva manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione degli elementi a carico e carenza assoluta di motivazione sulla confisca del denaro, ritenuta estranea all'accordo e non provata come profitto o pertinenza del reato; altri quattro imputati lamentavano il difetto di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sulla specifica ragione della loro responsabilità; un ulteriore imputato contestava la motivazione sul trattamento sanzionatorio e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando il comportamento processuale positivo. La Corte rileva che i ricorsi sono inammissibili perché proposti, in parte, avverso sentenza di patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge e, in parte, perché manifestamente infondati e generici. Viene ribadito che contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile quando non emergano dagli atti concreti elementi di non punibilità; la pena concordata non è illegale se rientra nel limite edittale e corrisponde alla sanzione prevista; la confisca, disposta ai sensi dell'art. 240 c.p., è motivata in modo congruo come profitto del reato di spaccio. Per la confisca la Corte richiama inoltre il principio per cui, se la misura non è oggetto dell'accordo, il relativo vizio è valutabile nei limiti della disciplina generale, ma nel caso concreto la doglianza è ritenuta aspecifica e infondata.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili tutti i ricorsi. Conseguentemente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità discende dal fatto che le censure avverso la sentenza di patteggiamento eccedevano i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., oppure erano generiche, manifestamente infondate o riferite a profili non deducibili in cassazione in tale tipo di sentenza.
Norme richiamate
regola la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto dei ricorsi esaminati
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi di volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza
consente la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e non partecipata nei casi previsti
il mancato proscioglimento è censurabile solo se dagli atti emergano concreti elementi di non punibilità; altrimenti basta una motivazione anche implicita dell'avvenuta verifica
base normativa della confisca della somma di denaro ritenuta profitto del reato
in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 448 c.p.p. introducendo il comma 2-bis e i limiti al ricorso
richiamati per alcuni capi di imputazione in concorso e continuazione
art. 132, comma 1, d.lgs. n. 385 del 1993
richiamato in imputazione per alcuni capi, ma non è oggetto di autonoma analisi decisoria nel provvedimento
richiamato tra i reati contestati in uno dei capi d'imputazione
richiamato tra i reati contestati in uno dei capi d'imputazione
Massime di principio
- Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; censure diverse sono inammissibili.
- Il mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non richiede una motivazione analitica se non emergono dagli atti concreti elementi idonei a farle ritenere applicabili.
- La doglianza sulla pena è ammissibile solo se si denuncia l'illegalità della sanzione; non è sufficiente contestare la mera opportunità o il mero criterio di dosimetria quando la pena concordata rientra nel limite edittale ed è quella prevista.
- La confisca disposta in sede di patteggiamento può essere scrutinata nei limiti consentiti dalla disciplina applicabile, ma la censura è inammissibile o infondata se non si confronta con la base fattuale indicata dal giudice e con la motivazione sul nesso tra bene sequestrato e profitto del reato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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