Cassazione Civile, Ordinanza n. 22743/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di lavoro promosso da un dipendente per ottenere differenze retributive, compensi per lavoro straordinario e voci connesse, tra cui ferie non godute. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, liquidando un importo complessivo maggiore; la Corte d'appello, in parziale riforma, aveva ridotto la somma riconosciuta, condannando la società al pagamento di euro 23.720,75. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda relativa alle differenze di retribuzione ordinaria; con i motivi secondo, terzo e quarto ha dedotto violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. e vizi nella valutazione delle risultanze istruttorie, lamentando il mancato riconoscimento di un preteso pagamento in eccesso, il riconoscimento di straordinario anche in giornate di assenza e, più in generale, l'erronea ricostruzione dei fatti e la quantificazione dei crediti; con l'ultimo motivo ha censurato la regolamentazione delle spese di lite. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva esaminato il thema decidendum e si era pronunciata nei limiti delle domande devolute, senza omessa pronuncia; ha dichiarato inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto perché diretti a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa lettura delle risultanze istruttorie, attività preclusa in sede di legittimità, oltre che perché meramente riproduttivi delle lagnanze di appello; ha considerato assorbito il motivo sulle spese. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché la Corte d'appello aveva deciso sulle domande effettivamente devolute, qualificando diversamente alcune allegazioni difensive senza omettere pronuncia. Ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a una nuova valutazione delle prove e del conteggio dei crediti, ritenendo che la doglianza sull'art. 115 c.p.c. fosse in realtà un dissenso sull'apprezzamento del materiale istruttorio, non sindacabile in cassazione. Ha inoltre rilevato la genericità dei motivi, in quanto sostanzialmente riproduttivi delle difese già svolte in appello. Il motivo sulle spese è stato assorbito dal rigetto delle censure principali. La società è stata condannata a rifondere al lavoratore le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre quando il giudice di merito esamina il thema decidendum e decide nei limiti delle domande devolute; non c'è omessa pronuncia se la censura riguarda solo la diversa qualificazione delle allegazioni o la tecnica di quantificazione del credito.
La violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti legali; non quando si contesti il modo in cui il materiale probatorio è stato apprezzato.
Il ricorso deve individuare in modo specifico il vizio della decisione impugnata; motivi meramente riproduttivi delle censure di appello sono aspecifici.
La condanna alle spese segue la soccombenza; la richiesta di revisione delle spese resta assorbita quando il ricorso principale è respinto.
La Corte richiama il rito camerale e il termine per il deposito della motivazione previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'integrazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è infondata quando la sentenza di merito abbia comunque esaminato il contenuto sostanziale della domanda o del motivo di appello, anche se ne abbia dato una qualificazione diversa da quella prospettata dalla parte.
- La censura ex art. 115 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il merito dell'apprezzamento delle prove: è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite illegittimamente.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che solleciti una nuova valutazione del compendio istruttorio o una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta dal giudice di merito.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e indirizzati contro un preciso vizio della decisione impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non soddisfa l'onere di specificità ex art. 366 c.p.c.
- La censura sulle spese di lite è logicamente dipendente dall'esito del ricorso principale e resta assorbita quando il ricorso viene rigettato.
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