Cassazione Civile, Ordinanza n. 22831/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal passaggio dei servizi sociali del Comune di Messina dalla gestione in appalto tramite cooperative a una gestione internalizzata mediante azienda speciale comunale. La lavoratrice aveva chiesto di essere assunta dalla nuova azienda, sostenendo di essere stata illegittimamente esclusa dall'elenco del personale transitato perché indicata come addetta alle sostituzioni, mentre a suo dire era titolare di un contratto a tempo indeterminato e possedeva l'anzianità minima richiesta. Dopo l'accoglimento della domanda in primo grado, la Corte d'appello ha riformato la decisione e rigettato la pretesa. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 37 del CCNL Servizi sociali per mancata applicazione della clausola sociale nel cambio di gestione dell'appalto; 2) violazione del medesimo art. 37 per avere la Corte territoriale posto a carico della lavoratrice l'onere di dimostrare un diritto poziore al transito e per avere valorizzato gli esiti del tavolo tecnico nella delimitazione del personale da assumere; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe fondato l'esclusione su ragioni di bilancio senza confrontarsi con le garanzie occupazionali; 4) ulteriore vizio motivazionale per mancato riconoscimento del contratto a tempo indeterminato e dello stabile inserimento nel personale; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per asserita errata valutazione delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la clausola sociale dell'art. 37 del CCNL Servizi sociali non impone il transito automatico di tutto il personale dell'appaltatore uscente, ma opera nei limiti del personale stabilmente necessario alla prosecuzione delle medesime prestazioni previste dal nuovo assetto organizzativo e dai capitolati. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, che il numero dei lavoratori da trasferire era stato individuato in relazione al fabbisogno effettivo dei servizi da internalizzare e che la ricorrente era collocata tra il personale destinato alle sostituzioni, non tra quello stabilmente adibito ai servizi oggetto di prosecuzione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché prospettava un vizio di motivazione non più deducibile nei limiti indicati dalla disciplina del giudizio di legittimità, e comunque la motivazione della sentenza impugnata rendeva chiara la ratio decidendi. Anche il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c. tendeva in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione, ed è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 CCNL Servizi sociali
La clausola sociale tutela la continuità occupazionale solo nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento; non comporta un obbligo assoluto di assunzione di tutto il personale dell'appaltatore uscente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro per denunciare la violazione di legge sostanziale, ma i motivi sono stati ritenuti infondati perché la Corte territoriale ha correttamente applicato la disciplina contrattuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per i motivi relativi a vizi della sentenza; la Corte ha però ritenuto inammissibili le censure che in realtà miravano a contestare la motivazione o la valutazione di merito.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di motivazione è stata respinta/inammissibile perché la sentenza impugnata esponeva una ratio decidendi chiara e non apparente.
art. 115 c.p.c.
La dedotta violazione non può essere utilizzata per ottenere una diversa lettura del materiale probatorio; la censura era in realtà una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
La novità della questione e la presenza di precedenti valorizzati in senso generale hanno giustificato la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva nei cambi di appalto tutela la continuità occupazionale solo in relazione ai lavoratori stabilmente impiegati nelle prestazioni che proseguono nel nuovo affidamento; non genera un diritto al transito automatico di tutto il personale dell'appaltatore uscente.
- Quando il nuovo gestore o ente subentrante organizza il servizio sulla base di un diverso fabbisogno oggettivo risultante dai capitolati o dagli atti di affidamento, la platea dei lavoratori da assumere può essere limitata ai soli addetti stabilmente necessari alla prosecuzione delle prestazioni.
- La mera titolarità di un contratto a tempo indeterminato e il possesso di un'anzianità minima non bastano, da soli, a fondare il diritto al passaggio se manca la stabile adibizione al servizio che continua.
- In sede di legittimità non è consentito rivalutare il merito, né contestare l'apprezzamento delle prove sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c. o di un vizio motivazionale ormai non deducibile nei termini di legge.
- La motivazione è sufficiente quando rende comprensibile la ratio decidendi, anche se non coincide con la prospettazione della parte soccombente; il vizio di motivazione non ricorre se la decisione spiega chiaramente il criterio adottato per escludere il diritto azionato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 7 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22833/2026 del 07/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22743/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22788/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 6 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22818/2026 del 06/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22915/2026 del 08/07/2026
- ordinanza_civile_lavoro · 8 lug 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 22911/2026 del 08/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →