Cassazione Civile, Ordinanza n. 22818/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
Nel corso di un procedimento ex art. 445-bis c.p.c. promosso per ottenere il riconoscimento di una prestazione assistenziale, il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere perché l'istituto previdenziale aveva riconosciuto la prestazione solo dopo l'introduzione del giudizio. Pur prendendo atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito, il giudice di merito aveva compensato in sostanza l'esito sul piano economico applicando la soccombenza virtuale, ma aveva liquidato le spese in misura ritenuta dalla ricorrente inferiore ai minimi tabellari. Il ricorso per cassazione censurava quindi la violazione delle norme sui parametri forensi e sulla liquidazione delle spese, deducendo che il tribunale non avrebbe potuto scendere sotto i minimi previsti per le attività effettivamente svolte e che la liquidazione operata era illegittima anche sotto il profilo motivazionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla liquidazione delle spese. Ha affermato che, ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può in alcun caso diminuire oltre il 50% i valori medi delle tabelle allegate ai parametri forensi. Ha inoltre determinato lo scaglione applicabile in base al valore della controversia assistenziale, richiamando il criterio di cui all'art. 13 c.p.c., comma 1, e, per le prestazioni il cui titolo è controverso, il criterio del biennio. Poiché nel caso concreto erano emerse solo due fasi utilmente considerate, la fase studio e la fase introduttiva, e la fase istruttoria era mancata, la Corte ha ricalcolato le spese dovute in euro 890,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la decisione impugnata e deciso nel merito sulle spese del giudizio di merito e su quelle del giudizio di legittimità, condannando l'istituto previdenziale al relativo pagamento.
Norme richiamate
norma procedurale del giudizio per accertamento tecnico preventivo in materia previdenziale e assistenziale, nel quale si è formato il provvedimento impugnato
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla liquidazione delle spese
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
deduzione del vizio motivazionale, ritenuto assorbito o comunque non decisivo rispetto all'accoglimento del motivo
richiamato quale parametro per la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza
richiamato in relazione alla disciplina della compensazione o regolazione delle spese
ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto
utilizzato per determinare il valore della causa nelle controversie relative a prestazioni assistenziali
parametri vigenti ratione temporis per la liquidazione delle spese, applicati al momento della decisione di merito
richiamato quale base dei parametri forensi poi aggiornati dal D.M. n. 147/2022
art. 24 della legge n. 794/1942
norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla liquidazione dei compensi professionali
art. 4, comma 1, del D.M. n. 585/1994
norma richiamata dalla ricorrente nella critica ai criteri di liquidazione delle spese
legge n. 1051/1957
norma richiamata dalla ricorrente nella censura sui minimi tabellari
Massime di principio
- Nella liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente, il giudice non può ridurre i valori medi tabellari oltre il limite massimo di abbattimento consentito dalla disciplina dei parametri forensi, pari al 50%.
- Nelle controversie previdenziali e assistenziali, il valore della causa va determinato secondo il criterio di cui all'art. 13 c.p.c., comma 1; se il titolo della prestazione è contestato, il valore si calcola in base all'ammontare delle somme dovute per due anni.
- Se nel giudizio risultano svolte solo alcune fasi dell'attività difensiva, la liquidazione dei compensi deve essere correlata alle fasi effettivamente espletate, escludendo quelle non svolte o non utilmente considerabili.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito anche sulla regolazione delle spese ex art. 384 c.p.c.
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