Cassazione Civile, Ordinanza n. 22833/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Una lavoratrice, già dipendente di una cooperativa che gestiva in appalto servizi sociali comunali, aveva chiesto di essere assunta dall'azienda speciale costituita dal Comune per internalizzare tali servizi. Sosteneva di essere stata illegittimamente esclusa dall'elenco del personale transitato al nuovo ente, perché indicata come addetta a sostituzioni, mentre in realtà era titolare di contratto a tempo indeterminato e con anzianità utile. La Corte d'appello aveva invece ritenuto legittima l'esclusione, rilevando che il passaggio era stato limitato al personale stabilmente addetto ai servizi oggetto di prosecuzione, in base al nuovo fabbisogno organizzativo e ai capitolati del nuovo affidamento. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: violazione dell'art. 37 del CCNL Servizi sociali per mancata applicazione della clausola sociale; violazione della medesima norma per avere la Corte d'appello preteso un diritto poziore al transito e valorizzato il tavolo tecnico; nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente, perché la decisione avrebbe fondato l'esclusione su ragioni economiche e di bilancio; ulteriori censure ex art. 132 c.p.c. e art. 115 c.p.c. per asserita contraddittorietà della motivazione e per pretesa errata valutazione delle risultanze processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, chiarendo che la clausola sociale dell'art. 37 del CCNL Servizi sociali non impone un obbligo assoluto e incondizionato di assunzione di tutto il personale dell'appaltatore uscente, ma opera nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei medesimi servizi e del corrispondente fabbisogno organizzativo risultante dal nuovo assetto. Nel caso concreto, è stato accertato in fatto che il Comune aveva individuato, tramite delibera e tavolo tecnico con le organizzazioni sindacali, il personale da trasferire in corrispondenza delle unità stabilmente impiegate nei servizi mantenuti, mentre il resto del personale, compresi i lavoratori destinati alle sostituzioni, era confluito in una long list. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili il quarto motivo, perché diretto a contestare un vizio di motivazione non più deducibile in cassazione, e il quinto, perché mirava in sostanza a una nuova valutazione delle prove, preclusa al giudice di legittimità. Ha compensato integralmente le spese per la novità della questione e ha dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 CCNL Servizi sociali
La clausola sociale tutela la continuità occupazionale solo nei limiti del personale necessario alla prosecuzione dei servizi oggetto del nuovo affidamento; non impone il transito automatico di tutto il personale dell'appaltatore uscente, specie se il nuovo assetto organizzativo richiede solo lavoratori stabilmente addetti e non anche posizioni meramente sostitutive.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge; nel caso, le censure sono state ritenute infondate perché miravano in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la portata applicativa della clausola contrattuale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura non può essere usata per sollecitare il riesame del merito o per far valere la vecchia insufficienza/contraddittorietà della motivazione, non più deducibile come tale in cassazione.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta sufficientemente chiara, perché individuava la ratio decidendi nella mancata stabile adibizione della lavoratrice ai servizi proseguiti, non nella negazione del rapporto a tempo indeterminato.
art. 115 c.p.c.
La violazione dell'art. 115 c.p.c. non ricorre quando si contesti soltanto la valutazione delle prove e si chieda una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
Le spese di legittimità sono state compensate integralmente per la novità della questione trattata e per l'esistenza di precedenti che valorizzavano in generale la funzione occupazionale della clausola sociale.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La clausola sociale nei cambi di gestione dell'appalto obbliga al riassorbimento del personale solo entro il perimetro del fabbisogno organizzativo del nuovo affidamento e delle prestazioni effettivamente mantenute, non già in modo indiscriminato per tutti i dipendenti dell'impresa uscente.
- Quando il nuovo assetto del servizio, anche in caso di internalizzazione, è definito in base ai capitolati e a un confronto con le parti sociali, il giudice di merito può accertare in fatto quali lavoratori siano stabilmente addetti alle prestazioni conservate e quali invece restino esclusi dal transito immediato.
- La titolarità di un contratto a tempo indeterminato e il possesso dell'anzianità minima richiesta dalla clausola sociale sono requisiti necessari, ma non sufficienti, se il nuovo servizio richiede un numero determinato di unità stabilmente impiegate.
- In cassazione non è ammissibile rimettere in discussione l'apprezzamento del materiale istruttorio o proporre una diversa lettura dei fatti sotto la veste della violazione degli artt. 115 o 132 c.p.c., salvo che vi sia effettivo uso di prove non introdotte o motivazione del tutto mancante.
- La motivazione è sufficiente quando consente di individuare con chiarezza la ragione decisoria, anche se la parte ritiene errata la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
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