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Sentenza

Sentenza del 22/07/2016 n. 15198 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società chiedeva il rimborso dell’ICI versata per l’anno 2001, sostenendo che la rendita catastale proposta nel 2002, con categoria E/9, dovesse considerarsi definitiva per mancata notificazione di una diversa rendita entro un anno. Deduceva inoltre che la rendita attribuita dall’Agenzia del territorio nel 2003, notificata al Demanio e non alla concessionaria, non potesse produrre effetti retroattivi né legittimare l’imposizione per il 2001. In subordine contestava la classificazione catastale in categoria D/9 e la valorizzazione dello specchio acqueo e dei costi di costruzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di P.E., poiché non era stato parte dei precedenti giudizi di merito. Ha rigettato il ricorso della società A.T. S.p.A., ritenendo infondata la richiesta di rimborso: per il 2001 la società era tenuta a versare provvisoriamente l’ICI secondo la rendita di fabbricati similari di categoria D e aveva versato un importo corrispondente alla categoria poi attribuita in via definitiva. La notificazione della rendita al Demanio non poteva quindi imporre un’imposta maggiore per il periodo pregresso, ma neppure giustificava il rimborso. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e, comunque, le censure sulla classificazione catastale e sulla valorizzazione dello specchio acqueo sono state ritenute infondate. Il ricorso incidentale del Comune è rimasto assorbito. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2

    Individua il soggetto tenuto al pagamento dell’ICI, includendo il concessionario di aree demaniali; la società concessionaria era quindi soggetto passivo dell’imposta.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 4

    Per gli immobili del gruppo catastale D privi di rendita, consente di determinare provvisoriamente la base imponibile facendo riferimento alla rendita di fabbricati similari.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74, comma 1

    A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione.

    La rendita catastale è efficace nei confronti del contribuente dal momento della notificazione al soggetto intestatario della partita catastale. La norma impedisce però di pretendere, per il periodo pregresso, un’imposta maggiore di quella già versata provvisoriamente.

  • D.M. n. 701 del 1994, art. 1

    La dichiarazione per la proposta di rendita deve essere sottoscritta da un soggetto titolare di diritti reali sui beni e dal tecnico incaricato. La concessionaria, titolare di un diritto di godimento, non era ritenuta legittimata a presentare autonomamente la proposta.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2

    Rileva ai fini della giurisdizione tributaria e dell’impugnazione degli atti impositivi e catastali.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 1

    Richiamato dalla ricorrente nell’ambito dei principi di tutela e informazione del contribuente, ma non posto dalla Corte a fondamento dell’accoglimento delle doglianze.

  • Cass., sez. 5, 20 aprile 2016, n. 7868

    Nel calcolo del valore catastale di un porto turistico possono essere inclusi anche gli specchi d’acqua antistanti il porto e i singoli posti barca, quando presentano stabile autonomia funzionale e reddituale.

Massime di principio

  • Quando un immobile privo di rendita catastale è soggetto a imposizione, il contribuente può essere tenuto a versare provvisoriamente l’imposta sulla base della rendita di fabbricati similari, secondo la disciplina applicabile al periodo d’imposta.
  • La rendita catastale attribuita o modificata produce effetti nei confronti del contribuente dalla notificazione al soggetto intestatario della partita catastale; tale regola non comporta automaticamente il diritto al rimborso dell’imposta provvisoriamente versata.
  • Se l’importo versato provvisoriamente corrisponde sostanzialmente alla rendita definitiva successivamente attribuita, non sussiste un interesse concreto al rimborso, anche se la rendita è stata notificata a un soggetto diverso dal concessionario.
  • Il concessionario di un bene demaniale può essere soggetto passivo dell’imposta, ma non necessariamente è legittimato a presentare una proposta di rendita catastale riservata ai titolari di diritti reali.
  • Le contestazioni sulla classificazione catastale devono essere formulate con quesiti specifici e coerenti con la concreta modalità di determinazione dell’imposta; quesiti generici o riferiti a una fattispecie normativa diversa possono essere dichiarati inammissibili.
  • Nella stima catastale di porti turistici e posti barca possono essere considerati anche gli specchi acquei se dotati di autonoma funzionalità e capacità reddituale stabile.

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