Cassazione Penale, Sentenza n. 27751/2023 del 26/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la loro condanna per estorsione (riducendo la pena). Sostenevano: (i) violazione del diritto di difesa per avere il giudice monocratico trasmesso gli atti al tribunale collegiale anziché restituirli al pubblico ministero dopo la contestazione suppletiva della circostanza aggravante (art. 33-septies c.p.p.), con la conseguente eliminazione dell'udienza preliminare e dell'opportunità di esercitare opzioni di rito (ad es. il patteggiamento o il giudizio abbreviato); (ii) omessa o incongrua motivazione da parte dei giudici di merito rispetto alle emergenze probatorie che avrebbero dimostrato un ruolo meramente intermediario e solidaristico (dunque, non estorsivo) dei ricorrenti, in particolare richiamando dichiarazioni di terzi secondo cui la refurtiva era stata recuperata senza esborso; (iii) per Gagliano, specifica censura circa l'assenza di elementi per estendere a lui la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p., per carenza di consapevolezza della presunta appartenenza mafiosa del coimputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo comune: l'art. 33-septies c.p.p., comma 2, non trova applicazione quando il procedimento è iniziato con decreto di giudizio immediato, poiché in tale ipotesi l'udienza preliminare è esclusa per legge; la trasmissione "orizzontale" degli atti al tribunale in composizione collegiale è quindi corretta e non ha leso il diritto di difesa. Ha poi respinto le censure sulla motivazione e l'allegato travisamento della prova, osservando che la sentenza d'appello è "doppia conforme" rispetto a quella di primo grado; ciò limita il sindacato di legittimità e rende inammissibili o infondati i rilievi che non indichino specificamente atti e contraddizioni macroscopiche. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità di parti dei motivi per aspecificità e reiterazione di doglianze già affrontate; il motivo specifico di Gagliano sulla conoscenza della appartenenza mafiosa è stato considerato infondato poiché la motivazione del primo grado, richiamata dall'appello, era logica e congrua. Conseguentemente i ricorsi sono rigettati e resta confermata la responsabilità penale dei ricorrenti come accertata in sede di merito.
Norme richiamate
Regola la trasmissione degli atti quando il giudice del dibattimento rilevi una errata attribuzione della cognizione (monocratica/collegiale). Il comma 1 prevede trasmissione "interna" al giudice competente se il dibattimento è instaurato dopo udienza preliminare; il comma 2 disciplina i casi diversi e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero se è stata erroneamente omessa l'udienza preliminare. La Corte interpreta che il comma 2 non si applica se il procedimento è iniziato con decreto di giudizio immediato, poiché in quel caso l'udienza preliminare è esclusa per legge.
art. 606 c.p.p. comma 1, lett. B), C), E)
Disciplina i motivi di ricorso in Cassazione (errori di legge, violazione di norme e difetto di motivazione/travisamento della prova). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare con riferimento al travisamento della prova e alla necessità di specificità delle censure.
Norma sulla contestazione suppletiva; la decisione di Cassazione prende in considerazione l'effetto della contestazione suppletiva in relazione all'eventuale necessità dell'udienza preliminare, ricondotta all'ipotesi concreta (giudizio immediato).
art. 628 c.p. comma terzo n. 3
Prevede una circostanza aggravante relativa alla commissione del reato in contesti collegati alla mafia; la Corte valuta che l'eventuale contestazione di tale circostanza non avrebbe modificato l'operatività del giudizio immediato nel caso concreto.
Norma sull'estorsione: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistente il concorso dei ricorrenti nel reato di estorsione nella forma di intermediari.
art. 591 c.p.p. comma 1, lett. c)
Riguarda l'inammissibilità dell'impugnazione carente di specificità; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare inammissibili o improduttivi alcuni motivi che riproducevano l'appello senza confronto puntuale con la motivazione impugnata.
Riferito nelle censure di Gagliano in relazione alla colpevolezza e al ruolo; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori erano stati valutati congruamente dai giudici di merito.
Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto che la motivazione ha correttamente valutato le emergenze probatorie.
Norme sul rito abbreviato/prescrizioni processuali eventualmente rilevanti in relazione alla contestazione di aggravanti; la Corte osserva che l'imputato avrebbe potuto chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la contestazione della circostanza aggravante.
Massime di principio
- Se il procedimento è iniziato con decreto di giudizio immediato, l'udienza preliminare non può essere "ripristinata" mediante applicazione del comma 2 dell'art. 33-septies c.p.p.; il giudice del dibattimento può trasmettere gli atti al tribunale collegiale senza restituirli al pubblico ministero.
- La contestazione suppletiva di circostanze aggravanti non determina automaticamente la necessità di regressione alla fase delle indagini quando il giudizio fosse stato instaurato su decreto di giudizio immediato.
- In Cassazione è molto limitato il sindacato sulla valutazione di fatto operata dai giudici di merito, soprattutto in presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello convergenti): il gravame per travisamento della prova richiede indicazione puntuale di atti specifici e contraddizioni macroscopiche.
- Il ricorso per cassazione deve essere specifico: la mera riproduzione dei motivi di appello o la mancanza di confronto puntuale con la motivazione impugnata può determinare l'inammissibilità o il rigetto per aspecificità.
- Quando la difesa lamenta violazioni del diritto di difesa legate all'omissione dell'udienza preliminare, occorre verificare se l'assenza fosse effettivamente arbitraria o se, come nel caso di giudizio immediato, sia normativa e quindi non idonea a generare nullità rilevante.
- Per contestare la qualificazione giuridica di ruoli (ad esempio la qualificazione di "intermediario" vs. "estorsore"), in sede di legittimità è necessario dimostrare, con riferimento a elementi processuali specifici, il travisamento macroscopico della prova; semplici alternative interpretative non sono sufficienti.
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