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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27751/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la loro condanna per estorsione (riducendo la pena). Sostenevano: (i) violazione del diritto di difesa per avere il giudice monocratico trasmesso gli atti al tribunale collegiale anziché restituirli al pubblico ministero dopo la contestazione suppletiva della circostanza aggravante (art. 33-septies c.p.p.), con la conseguente eliminazione dell'udienza preliminare e dell'opportunità di esercitare opzioni di rito (ad es. il patteggiamento o il giudizio abbreviato); (ii) omessa o incongrua motivazione da parte dei giudici di merito rispetto alle emergenze probatorie che avrebbero dimostrato un ruolo meramente intermediario e solidaristico (dunque, non estorsivo) dei ricorrenti, in particolare richiamando dichiarazioni di terzi secondo cui la refurtiva era stata recuperata senza esborso; (iii) per Gagliano, specifica censura circa l'assenza di elementi per estendere a lui la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3 c.p., per carenza di consapevolezza della presunta appartenenza mafiosa del coimputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha ritenuto infondato il primo motivo comune: l'art. 33-septies c.p.p., comma 2, non trova applicazione quando il procedimento è iniziato con decreto di giudizio immediato, poiché in tale ipotesi l'udienza preliminare è esclusa per legge; la trasmissione "orizzontale" degli atti al tribunale in composizione collegiale è quindi corretta e non ha leso il diritto di difesa. Ha poi respinto le censure sulla motivazione e l'allegato travisamento della prova, osservando che la sentenza d'appello è "doppia conforme" rispetto a quella di primo grado; ciò limita il sindacato di legittimità e rende inammissibili o infondati i rilievi che non indichino specificamente atti e contraddizioni macroscopiche. La Corte ha inoltre rilevato l'inammissibilità di parti dei motivi per aspecificità e reiterazione di doglianze già affrontate; il motivo specifico di Gagliano sulla conoscenza della appartenenza mafiosa è stato considerato infondato poiché la motivazione del primo grado, richiamata dall'appello, era logica e congrua. Conseguentemente i ricorsi sono rigettati e resta confermata la responsabilità penale dei ricorrenti come accertata in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 33-septies c.p.p.

    Regola la trasmissione degli atti quando il giudice del dibattimento rilevi una errata attribuzione della cognizione (monocratica/collegiale). Il comma 1 prevede trasmissione "interna" al giudice competente se il dibattimento è instaurato dopo udienza preliminare; il comma 2 disciplina i casi diversi e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero se è stata erroneamente omessa l'udienza preliminare. La Corte interpreta che il comma 2 non si applica se il procedimento è iniziato con decreto di giudizio immediato, poiché in quel caso l'udienza preliminare è esclusa per legge.

  • art. 606 c.p.p. comma 1, lett. B), C), E)

    Disciplina i motivi di ricorso in Cassazione (errori di legge, violazione di norme e difetto di motivazione/travisamento della prova). La Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare con riferimento al travisamento della prova e alla necessità di specificità delle censure.

  • art. 517 c.p.p.

    Norma sulla contestazione suppletiva; la decisione di Cassazione prende in considerazione l'effetto della contestazione suppletiva in relazione all'eventuale necessità dell'udienza preliminare, ricondotta all'ipotesi concreta (giudizio immediato).

  • art. 628 c.p. comma terzo n. 3

    Prevede una circostanza aggravante relativa alla commissione del reato in contesti collegati alla mafia; la Corte valuta che l'eventuale contestazione di tale circostanza non avrebbe modificato l'operatività del giudizio immediato nel caso concreto.

  • art. 629 c.p.

    Norma sull'estorsione: la Corte ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito che hanno ritenuto sussistente il concorso dei ricorrenti nel reato di estorsione nella forma di intermediari.

  • art. 591 c.p.p. comma 1, lett. c)

    Riguarda l'inammissibilità dell'impugnazione carente di specificità; la Corte ha richiamato questo principio per dichiarare inammissibili o improduttivi alcuni motivi che riproducevano l'appello senza confronto puntuale con la motivazione impugnata.

  • art. 129 c.p.

    Riferito nelle censure di Gagliano in relazione alla colpevolezza e al ruolo; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori erano stati valutati congruamente dai giudici di merito.

  • art. 192 c.p.p. comma 2

    Richiamato nei motivi relativi alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ritenuto che la motivazione ha correttamente valutato le emergenze probatorie.

  • art. 125 c.p.p. comma 3

    Norme sul rito abbreviato/prescrizioni processuali eventualmente rilevanti in relazione alla contestazione di aggravanti; la Corte osserva che l'imputato avrebbe potuto chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la contestazione della circostanza aggravante.

Massime di principio

  • Se il procedimento è iniziato con decreto di giudizio immediato, l'udienza preliminare non può essere "ripristinata" mediante applicazione del comma 2 dell'art. 33-septies c.p.p.; il giudice del dibattimento può trasmettere gli atti al tribunale collegiale senza restituirli al pubblico ministero.
  • La contestazione suppletiva di circostanze aggravanti non determina automaticamente la necessità di regressione alla fase delle indagini quando il giudizio fosse stato instaurato su decreto di giudizio immediato.
  • In Cassazione è molto limitato il sindacato sulla valutazione di fatto operata dai giudici di merito, soprattutto in presenza di una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello convergenti): il gravame per travisamento della prova richiede indicazione puntuale di atti specifici e contraddizioni macroscopiche.
  • Il ricorso per cassazione deve essere specifico: la mera riproduzione dei motivi di appello o la mancanza di confronto puntuale con la motivazione impugnata può determinare l'inammissibilità o il rigetto per aspecificità.
  • Quando la difesa lamenta violazioni del diritto di difesa legate all'omissione dell'udienza preliminare, occorre verificare se l'assenza fosse effettivamente arbitraria o se, come nel caso di giudizio immediato, sia normativa e quindi non idonea a generare nullità rilevante.
  • Per contestare la qualificazione giuridica di ruoli (ad esempio la qualificazione di "intermediario" vs. "estorsore"), in sede di legittimità è necessario dimostrare, con riferimento a elementi processuali specifici, il travisamento macroscopico della prova; semplici alternative interpretative non sono sufficienti.

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