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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32469/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'appello di Bari in sede di rinvio, della confisca di un immobile intestato alla coniuge Mariarosa Pisicchio. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 12-sexies d.l. 8/6/1992 n.306 conv. in legge 7/8/1992 n.356 e dell'art. 192 c.p.p., carenza e illogicità della motivazione, e lamentava che la Corte non avrebbe considerato l'estratto contributivo INPS prodotto per dimostrare la capacità economica della Pisicchio e avrebbe errato nella valutazione degli indizi sulla riconducibilità dell'acquisto al patrimonio illecito del Lupo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto irrilevante la mancata esplicita menzione dell'estratto contributivo INPS nella motivazione, poiché tale documentazione era già acquisita e considerata nel giudizio di merito e nella perizia; ha escluso la possibilità di riesame di merito in sede di legittimità e ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato elementi probatori (movimentazioni anomale sui conti correnti dei coniugi, prelevamenti e pagamenti in contanti antecedenti al rogito, destinazione dell'immobile a casa coniugale, incongruità tra redditi dichiarati e versamenti) tali da provare la riconducibilità del bene all'attività delittuosa. Conseguentemente è stato confermato l'operato della Corte d'appello e il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992 n. 356

    art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, conv. in legge 7 agosto 1992 n. 356

    Applicata la disciplina della cosiddetta confisca allargata: il giudice valuta la riconducibilità del bene al reato tenendo conto del momento di acquisizione, della sproporzione tra redditi e patrimonio e di indizi precisi, gravi e concordanti. La presunzione relativa può estendersi anche ai beni intestati al coniuge quando la sproporzione e le circostanze concrete dimostrino l'intestazione fittizia.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per censurare l'omessa valutazione di elementi di prova; la Corte ha ricordato che in cassazione non è consentito un nuovo apprezzamento di merito sui fatti e sulle prove, pertanto la doglianza è inammissibile nella sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 26 del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia)

    art. 26 d.lgs. n. 159/2011

    Precisato che la presunzione iuris tantum prevista per misure di prevenzione non si applica automaticamente al sequestro penale finalizzato alla confisca ex art. 12-sexies, ma gli elementi indicati dall'art. 26 (natura dell'atto, rapporto di parentela, vicinanza temporale, destinazione del bene ecc.) costituiscono comunque indizi rilevanti ai fini della valutazione di interposizione fittizia.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma usata per la sintesi del motivo nel ricorso; la Corte ha riassunto il contenuto del gravame ai sensi di tale disposizione.

Massime di principio

  • In materia di confisca allargata ex art. 12-sexies, il giudice valuta la riconducibilità del bene all'attività delittuosa considerando il momento dell'acquisizione, la sproporzione tra redditi dichiarati e valore del bene, e la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti (movimentazioni anomale, pagamenti in contanti, destinazione del bene).
  • La presunzione relativa di illecito accumulo può operare anche per beni intestati al coniuge quando la sproporzione patrimoniale e le circostanze concrete rendono probabile l'interposizione fittizia; non è necessario applicare meccanicamente le presunzioni del codice antimafia ma gli elementi lì previsti sono indicatori rilevanti.
  • In Cassazione non è consentito un riesame libero del merito probatorio: le doglianze che si riducono a critica della valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili.
  • Documenti prodotti in sede di merito e valutati dal perito non perdono rilevanza se non richiamati espressamente nella decisione di legittimità; tuttavia il principio di autosufficienza del ricorso impone di allegare in cassazione i documenti essenziali al motivo, salvo che siano già parte integrante del fascicolo processuale.
  • La prova della disponibilità effettiva del bene in capo al reale autore del reato può essere desunta anche da elementi indiretti (uso come casa coniugale, movimentazioni bancarie, modalità di pagamento) e non richiede necessariamente l'intestazione formale o atti dispositivi a nome del condannato.
  • Motivi aggiunti proposti dopo che i motivi principali risultano manifestamente inammissibili non possono sanare l'inammissibilità del ricorso principale e saranno anch'essi dichiarati inammissibili.

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