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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24235/2022 del 04/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socio)

La controversia

La controversia nasce da due giudizi riuniti di opposizione a decreti ingiuntivi emessi per saldi debitori di rapporti bancari (conto corrente, prestito commerciale e sconti di effetti cambiari). Gli opponenti erano la società correntista e alcuni fideiussori; in primo grado le ingiunzioni furono revocate e venne anche respinta, per difetto di prova, la domanda riconvenzionale di ripetizione dell’indebito fondata sulla nullità di clausole bancarie. Dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, il socio superstite ha proposto appello in qualità di successore della società estinta. La Corte d’appello ha ritenuto che, per effetto della cancellazione, i diritti residui si trasferissero ai soci, ma che in presenza di crediti controversi o illiquidi si presumesse la rinuncia della società se il credito non era stato incluso nel bilancio finale o non risultavano atti inequivoci del liquidatore; da ciò ha desunto la non spettanza della pretesa. In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1236, 2033, 2312 e 2495 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva illegittimamente presunto la rinuncia al credito per il solo fatto della cancellazione; 2) omessa o apparente motivazione e omesso esame di fatti decisivi sulla presunta rimessione implicita del credito; 3) omessa motivazione sulle ulteriori censure d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha assorbito gli altri. Ha affermato che, nel caso di cancellazione della società dal Registro delle imprese, il credito controverso esistente al momento della cancellazione non può ritenersi automaticamente rinunciato: la regola è la successione dei soci nei residui attivi, mentre la rinuncia/remissione del debito costituisce un’eccezione che deve essere allegata e provata rigorosamente da chi la invoca, dimostrando la volontà remissoria inequivoca e la sua destinazione allo specifico creditore. La Corte ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, non era stato neppure accertato quale fosse la causa della cancellazione della società. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge invocata per censurare la decisione di merito

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    norma sul vizio motivazionale e sull’omesso esame di fatti decisivi, invocata per le censure sul ragionamento presuntivo della Corte territoriale

  • art. 1236 c.c.

    la remissione del debito richiede una manifestazione inequivoca di volontà remissoria e va provata rigorosamente da chi la invoca

  • art. 2033 c.c.

    richiamato in relazione alla domanda di ripetizione di indebito proposta dalla società

  • art. 2312 c.c.

    richiamato per la disciplina degli effetti della cancellazione della società e della successione dei soci

  • art. 2495 c.c.

    la cancellazione della società comporta l’estinzione dell’ente, ma i residui attivi non automaticamente si intendono rinunciati; la rinuncia al credito controverso è eccezione da provare

  • art. 2490 c.c.

    richiamato con riferimento all’ipotesi di cancellazione d’ufficio per omesso deposito del bilancio, esclusa come presunzione automatica di rinuncia

  • art. 2476 c.c.

    richiamato come esempio di credito controverso azionato dalla società

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso

Massime di principio

  • Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, i diritti e i beni non estinti si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione, ma i crediti residui non possono essere esclusi in via automatica solo perché controversi o illiquidi.
  • La rinuncia al credito o la remissione del debito non si presumono per il solo fatto della cancellazione della società: occorre la prova rigorosa di una volontà abdicativa inequivoca e della sua riferibilità allo specifico rapporto obbligatorio.
  • La mancata inclusione di un credito nel bilancio finale di liquidazione, o l’omessa attività del liquidatore, può al più costituire un indizio, ma non basta di per sé a fondare una rinuncia automatica se non emergono elementi univoci della scelta abdicativa.
  • Quando la società è già estinta, il socio successore può essere legittimato a proseguire o impugnare il giudizio in relazione ai residui attivi, salvo che sia provata una valida remissione del credito.
  • Se il giudice di merito fonda il rigetto sulla presunzione di rinuncia senza verificare in concreto la causa della cancellazione e senza accertare una manifestazione inequivoca di volontà remissoria, la decisione è censurabile per violazione di legge.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoCessione del creditoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contratto

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