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Sentenza

Sentenza n. 1227/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400498

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto di pignoramento di crediti verso terzi relativo, tra gli altri, a un debito per prelievo supplementare sul latte, nonché gli atti presupposti e conseguenti

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione creditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’atto di pignoramento sostenendo, in primo luogo, di non essere debitrice di somme per prelievo supplementare relative alle campagne lattiero-casearie 2005/2006 o 2006/2007, ritenendo che il riferimento all’anno 2006 contenuto nell’intimazione di pagamento identificasse una di tali annualità. In via subordinata ha eccepito la prescrizione del credito, evidenziando il lungo intervallo tra la notificazione della cartella esattoriale, asseritamente avvenuta il 23 luglio 2007, e quella dell’intimazione di pagamento del 25 marzo 2024. Nel corso del giudizio Agea ha chiarito che il debito riguardava invece la campagna 2004/2005, per la quale la ricorrente aveva già impugnato senza successo la comunicazione di prelievo supplementare; il relativo giudizio era stato definito con sentenza non appellata, ed era poi intervenuta una rateizzazione del debito, successivamente non adempiuta. La ricorrente, nella memoria conclusiva, ha dichiarato di non contestare la debenza del prelievo relativo all’annata 2004/2005, sostenendo soltanto di essere stata tratta in errore dall’indicazione dell’anno 2006 nell’intimazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevata d’ufficio. Dalle deduzioni concordi delle parti è emerso che la ricorrente non aveva debiti per le campagne 2005/2006 e 2006/2007, mentre risultava debitrice per la campagna 2004/2005, rispetto alla quale non contestava più la debenza. Ne è derivata l’assenza di un’effettiva materia del contendere e, quindi, di un interesse concreto e attuale all’annullamento dell’atto di pignoramento. Le spese sono state compensate, poiché l’indicazione equivoca dell’anno 2006 nell’intimazione di pagamento aveva indotto la ricorrente a proporre il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 72-bis d.P.R. 602/1973

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi; la sentenza non ne esamina autonomamente la legittimità.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della memoria depositata dalla ricorrente, nella quale essa ha precisato di non contestare la debenza del prelievo relativo alla campagna 2004/2005.

Massime di principio

  • L’interesse a ricorrere deve essere concreto e attuale rispetto all’atto effettivamente impugnato; esso manca quando, nel corso del giudizio, risulta che la pretesa amministrativa non riguarda il debito contestato dal ricorrente e quest’ultimo non contesta la diversa obbligazione effettivamente posta a fondamento dell’atto.
  • Quando le deduzioni delle parti concordano nell’escludere l’esistenza del debito oggetto delle censure e nel confermare invece la debenza della diversa obbligazione posta a fondamento dell’atto impugnato, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, non essendovi una concreta utilità derivante dall’eventuale annullamento.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando l’ambiguità dell’indicazione contenuta nell’atto amministrativo abbia ragionevolmente indotto il privato a proporre l’impugnazione, pur in assenza di un esito favorevole nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLegittimazione e interesse a ricorrereInvalidità del provvedimento
RamiProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicità

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