Sentenza n. 203/2026 - Pescara, Sezione 1
per l’accertamento del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione in parte qua dell'indennità di buonuscita (TFS) con l’inclusione nella relativa base di calcolo anche dei sei scatti stipendiali ex artt. 6 bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387 del 1987 e 1911, comma III, d. lgs. 15 marzo 2010 n.66 e per la condanna dell’Istituto Nazionale di Previdenza sociale al pagamento delle somme dovute ai ricorrenti all’esito della riliquidazione del trattamento di fine servizio con il computo nella base di calcolo anche di sei scatti stipendiali ex art. 6 bis D.L. 21 settembre 1987 n. 387 oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto a quello dell'effettivo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omesso computo dei sei scatti stipendiali del 2,50% sull’ultimo stipendio nella base di calcolo del trattamento di fine servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (ex appartenenti polizia penitenziaria)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto la violazione della normativa di settore, come interpretata dalla giurisprudenza amministrativa consolidata, sostenendo che il beneficio spetti anche agli appartenenti alla Polizia penitenziaria collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, ritenendolo diretto all’accertamento del silenzio-inadempimento, e ne ha contestato comunque la fondatezza nel merito. Ha inoltre sostenuto l’inapplicabilità del beneficio ai pensionati a domanda, richiamando l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 e il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987, nonché ha eccepito, in termini generali, la prescrizione del credito.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità, rilevando che la domanda non riguarda il silenzio-inadempimento, ma l’accertamento di un diritto nell’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a. Nel merito, ha aderito alla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il beneficio dei sei scatti stipendiali spetta agli appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio. La nozione di Forze di polizia prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 è stata interpretata in senso ampio e comprende anche il Corpo degli agenti di custodia, oggi Polizia penitenziaria. L’art. 11 della legge n. 231/1990, che precludeva il beneficio ai pensionati a domanda, è stato ritenuto abrogato dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del d.lgs. n. 66/2010; l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è stato considerato inconferente perché attinente al trattamento pensionistico e non al trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno per la domanda di collocamento in quiescenza è stato qualificato come onere procedimentale e non come termine perentorio con effetto decadenziale. L’eccezione di prescrizione è stata respinta perché entrambi i ricorrenti avevano presentato nel 2021 atti interruttivi. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto alla riliquidazione del TFS, condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria, calcolati separatamente sull’importo nominale del credito dalla scadenza al soddisfo. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito dalla l. n. 472/1987
sei scatti del 2,50% sull’ultimo stipendio
Il beneficio dei sei scatti stipendiali rileva nella base di calcolo del trattamento di fine servizio degli appartenenti alle Forze di polizia collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con almeno 35 anni di servizio.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
Richiamato quale disposizione di riferimento per il riconoscimento del beneficio nel trattamento di fine servizio.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1992
In combinato disposto con l’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, fonda il criterio di calcolo separato di interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato per la corresponsione di interessi e rivalutazione sulle differenze di trattamento di fine servizio.
art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la cognizione della controversia relativa al rapporto di lavoro del personale in regime di diritto pubblico.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010
Ha abrogato l’art. 11 della l. n. 231/1990, eliminando la preclusione del beneficio per i pensionati a domanda.
Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto inconferente perché riferito al trattamento pensionistico e non al trattamento di fine servizio.
Richiamato per la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- La domanda di riliquidazione del trattamento di fine servizio proposta da personale appartenente alle Forze di polizia in regime di diritto pubblico è una domanda di accertamento di un diritto e non un ricorso avverso il silenzio-inadempimento; essa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo prevista dall’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a.
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali del 2,50% sull’ultimo stipendio, previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, spetta anche agli appartenenti alla Polizia penitenziaria collocati a riposo a domanda, purché abbiano compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- Ai fini dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, la nozione di Forze di polizia deve essere interpretata in senso ampio e comprende i corpi indicati dall’art. 16 della l. n. 121/1981, tra cui il Corpo degli agenti di custodia, oggi Polizia penitenziaria.
- L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 ha eliminato la preclusione del beneficio dei sei scatti per i dipendenti collocati a riposo a domanda; l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 non è ostativo perché riguarda il trattamento pensionistico e non il trattamento di fine servizio.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la domanda di collocamento a riposo non ha natura perentoria né produce decadenza, ma costituisce un mero onere procedimentale.
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