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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13115/2020 del 30/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società cooperativa impugnò l’avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2002, con il quale erano state recuperate a tassazione IRPEG, IRAP e IVA sulla plusvalenza di Euro 611.359,00 ricavata dalla cessione onerosa al Comune di Salerno, per Euro 1.003.866,64, di un terreno acquistato nel 1993 per Euro 392.507,00. La Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, con sentenza pronunciata il 28 novembre 2011 e depositata il 19 aprile 2012, riformò parzialmente la decisione, ritenendo tassabile la plusvalenza ma escludendo l’IVA. La cooperativa propose cinque motivi di ricorso per cassazione. Con il primo dedusse violazione dei canoni di interpretazione negoziale e omessa o contraddittoria motivazione, sostenendo il collegamento tra la cessione del terreno e il contestuale acquisto dal Comune di un’altra area, per Euro 2.506.037,48, destinata al programma edilizio sociale; affermò che l’operazione complessiva non le aveva procurato vantaggi economici e aveva comportato maggiori costi per i soci. Con il secondo dedusse la violazione della disciplina delle plusvalenze e dell’art. 45 Cost., sostenendo che la funzione mutualistica e l’assenza di un vantaggio economico effettivo escludevano la produzione di reddito. Con il terzo lamentò che la determinazione del reddito avesse considerato i componenti positivi senza scomputare i costi inerenti sostenuti nel 2002, asseritamente superiori ai ricavi della cessione. Con il quarto denunciò l’omesso esame e il difetto di motivazione in relazione a tali costi. Con il quinto censurò come illogica e contraddittoria la motivazione che riconosceva l’esistenza di costi inerenti ma confermava l’imponibilità della plusvalenza.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: la CTR aveva ritenuto imponibile la differenza tra il prezzo di cessione e quello originario di acquisto anche considerando l’eventuale inserimento della cessione in una più ampia serie di operazioni; inoltre, l’interpretazione della volontà negoziale costituisce accertamento di fatto, censurabile in cassazione nei limiti della specifica allegazione di violazioni dei canoni ermeneutici o di vizi logici, e la ricorrente non aveva indicato puntualmente l’erronea applicazione di un criterio interpretativo. Il secondo motivo è inammissibile nella parte riferita direttamente alla violazione dell’art. 45 Cost., poiché la questione di contrasto con la Costituzione deve essere proposta mediante eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata; è infondato nella parte restante, perché la plusvalenza derivante dalla cessione onerosa di un immobile costituisce reddito diverso ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), TUIR e le cooperative erano soggette a IRPEG ai sensi dell’art. 87, comma 1, TUIR vigente ratione temporis. Il terzo motivo è inammissibile perché la questione relativa alla deduzione dei costi non risultava proposta nel giudizio di merito e la ricorrente non aveva indicato in quale atto l’avesse tempestivamente sollevata. Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, sono inammissibili perché i vizi denunciati non erano decisivi rispetto alla ratio della sentenza regionale, che aveva riconosciuto l’imponibilità della plusvalenza sulla base della cessione onerosa del terreno. La società è stata condannata a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Inoltre, l’esistenza o meno del collegamento tra due negozi giuridici, in tesi generale, non può che desumersi da una espressa volontà negoziale delle parti, la cui interpretazione costituisce una quaestio facti, insindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici e da violazione delle norme ermeneutiche ex artt. 1362 c.c. e ss., (Cass. n. 1211/1978 e altre).

    L’esistenza del collegamento negoziale va desunta dalla volontà espressa delle parti; il relativo accertamento è questione di fatto e non è sindacabile in cassazione se immune da vizi logici e da violazioni dei canoni ermeneutici. La censura di violazione di tali canoni richiede l’indicazione puntuale del criterio che sarebbe stato applicato erroneamente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Dal primo punto di vista (inammissibilità del motivo), con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 45 Cost., è sufficiente ricordare che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (Cass. 15/06/2018, n. 15879; conf.: 17/02/2014, n. 3708/2014), alla quale va data continuità, non è consentito fare valere, direttamente, con il motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione di norme costituzionali in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

    La violazione di una norma costituzionale non può essere dedotta direttamente come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; il contrasto deve essere fatto valere mediante un’eccezione di illegittimità costituzionale della norma di legge applicata.

  • art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Tale soluzione è conforme a diritto in quanto, da un lato, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r., costituiscono redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili, dall’altro, ai sensi dell’art. 87, comma 1, t.u.i.r. (vigente ratione temporis), (anche) le società cooperative erano soggette all’IRPEG.

    La plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso di un bene immobile rientra tra i redditi diversi ai sensi della disposizione, secondo il quadro normativo applicabile al caso.

  • art. 87, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Tale soluzione è conforme a diritto in quanto, da un lato, ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. b), t.u.i.r., costituiscono redditi diversi le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili, dall’altro, ai sensi dell’art. 87, comma 1, t.u.i.r. (vigente ratione temporis), (anche) le società cooperative erano soggette all’IRPEG.

    Nel regime vigente ratione temporis, anche le società cooperative erano soggette all’IRPEG.

  • art. 2697 c.c.

    Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito.

    La Corte richiede al contribuente che deduce in cassazione una questione già trattata nel merito di allegarne la precedente proposizione e indicare l’atto in cui è stata sollevata, così da permettere il controllo degli atti prima dell’esame della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La plusvalenza realizzata mediante cessione a titolo oneroso di un bene immobile è imponibile secondo la disciplina tributaria applicabile; la natura cooperativa del cedente e la finalità mutualistica non escludono di per sé la rilevanza fiscale della plusvalenza.
  • L’eventuale collegamento negoziale tra più contratti non esclude automaticamente l’imponibilità della plusvalenza derivante dalla cessione onerosa: occorre considerare la qualificazione del singolo trasferimento e la disciplina tributaria applicabile.
  • L’interpretazione della volontà negoziale e l’accertamento dell’esistenza di un collegamento tra contratti costituiscono questioni di fatto; in cassazione sono censurabili nei limiti della specifica deduzione di violazioni dei canoni ermeneutici o di vizi logici.
  • La denuncia in cassazione della violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale deve indicare puntualmente quale criterio sia stato applicato in modo errato; non basta lamentare che la sentenza non abbia menzionato espressamente un determinato criterio.
  • La violazione di norme costituzionali non è deducibile direttamente come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; il contrasto deve essere sottoposto alla Corte mediante una questione di legittimità costituzionale della norma applicata.
  • Una questione nuova, non dedotta nel giudizio di merito e non rilevabile d’ufficio, non può essere proposta per la prima volta in cassazione. Chi afferma di averla già sollevata deve indicare l’atto del precedente giudizio che la contiene, per consentire il controllo sugli atti.
  • I vizi di motivazione sono inammissibili quando, anche se prospettati, non incidono sulla ratio decidendi autonoma che sorregge la statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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