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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17730/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società immobiliare)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto un immobile, nel quale era previsto un diritto di opzione, indicato dal ricorrente come opzione differita per l'acquisto dell'immobile e, in subordine, come diritto all'usufrutto. In primo grado la domanda originaria della controparte volta a far dichiarare la risoluzione del diritto di opzione fu accolta. In appello il soggetto che si era visto soccombente in primo grado propose gravame chiedendo che fosse accertato di avere tempestivamente esercitato l'opzione e che la società fosse condannata a stipulare la compravendita alle condizioni dell'invito, oppure, in subordine, a cedergli l'usufrutto. La Corte d'appello rigettò il gravame, valorizzando tra l'altro la mancata produzione del fascicolo di primo grado e la ritenuta tardività/inidoneità delle prove sulla ricezione della raccomandata di invito all'esercizio dell'opzione. Nel ricorso per cassazione furono articolati sette motivi: nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e per la gestione della mancata produzione del fascicolo; violazione dell'art. 116 c.p.c. e travisamento della prova quanto alla data e al significato della missiva del 4/9/2004; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla consegna della raccomandata al portiere e non al destinatario; ulteriori censure di nullità per contraddizioni interne sulla ricezione della raccomandata; violazione dei criteri di valutazione della prova e dell'onere probatorio, con richiamo al principio di vicinanza della prova; e, in via subordinata, ulteriore doglianza sulla tardività dell'esercizio dell'opzione in assenza di prova della notifica del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le censure sulla validità dell'esercizio dell'opzione e sulla valutazione della prova della notifica, perché ha rilevato in via preliminare e assorbente l'inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c. Secondo la Corte, il ricorso conteneva una ricostruzione troppo esigua della vicenda processuale, non idonea a fornire alla Corte gli elementi indispensabili per comprendere l'origine e l'oggetto della controversia, le posizioni delle parti e lo svolgimento del giudizio. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, perché la parte intimata non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti della causa

    il requisito è imposto a pena di inammissibilità e serve a consentire alla Corte di conoscere direttamente dal ricorso gli elementi essenziali della controversia, senza dover attingere ad altri atti o alla sentenza impugnata.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    richiamato dai motivi del ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge e travisamento della prova.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    richiamato dai motivi del ricorso per denunciare nullità della sentenza e vizi motivazionali connessi alla struttura della decisione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la motivazione asseritamente contraddittoria della sentenza impugnata.

  • art. 132, secondo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa carenza/illogicità della motivazione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nei motivi per censurare la valutazione delle prove e il preteso travisamento del loro contenuto.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato nella sentenza d'appello, che aveva ritenuto applicabile la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie.

  • art. 138 c.p.c.

    richiamato dalla Corte d'appello come parametro ritenuto inconferente nel caso concreto, secondo quanto riportato nell'ordinanza.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non contiene un'esposizione sommaria ma sufficiente dei fatti di causa, idonea a far comprendere alla Corte l'oggetto della controversia, lo svolgimento del processo e le ragioni della decisione impugnata.
  • Il requisito dell'esposizione dei fatti non è un formalismo: il ricorrente deve selezionare e rappresentare in modo chiaro e sintetico i dati fattuali e processuali indispensabili alla comprensione delle censure.
  • Non è consentito colmare le lacune dell'atto di ricorso mediante il rinvio alla sentenza impugnata o ad altri atti del giudizio; la completezza minima deve emergere dal solo ricorso.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto dei requisiti formali essenziali, la Corte non affronta il merito delle censure sulla valutazione della prova o sulla corretta applicazione delle norme sostanziali e processuali invocate.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDisciplina generale del contratto e tipi contrattuali privi di un ramo dedicato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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