Cassazione Penale, Sentenza n. 40858/2023 del 09/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catania del 22/03/2023 che ha rigettato l'istanza di sostituzione della misura cautelare intramuraria con altra meno afflittiva. Il ricorrente, tramite il difensore, lamentava violazione di legge (art. 275, comma 3, c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la presunzione di inadeguatezza delle misure diverse dal carcere non sarebbe operativa con riferimento alla riqualificazione dei fatti agli artt. 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (sentenza di primo grado), e che il Tribunale non avrebbe valutato adeguatamente il lungo periodo di custodia già subito dall'imputato e gli elementi favorevoli alla sostituzione della misura.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: pur osservando che la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non opera con riguardo al reato associativo di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 (secondo consolidata giurisprudenza di legittimità), ha comunque ritenuto che il Tribunale distrettuale abbia fornito una motivazione coerente e non illogica per mantenere la custodia cautelare. La Corte ha valorizzato, tra gli elementi che giustificano la permanenza in carcere: il limitato lasso di tempo trascorso dalla misura, le ammissioni rese dall'imputato all'interrogatorio di garanzia, l'irrilevanza ai fini cautelari dei benefici penitenziari conseguiti per pregresse condanne, il ruolo non marginale dell'imputato nel sodalizio, e i numerosi e gravi precedenti anche di natura specifica, indicativi di una concreta proclività a delinquere. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione relativa di inadeguatezza delle misure meno afflittive rispetto alla custodia cautelare in carcere; la Corte ricorda però che tale presunzione non opera quando è configurato il reato associativo di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990
Fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con riferimento a fatti di lieve entità; la riqualificazione in tale fattispecie può incidere sull'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma richiamata nella riqualificazione dei fatti; la sua richiamata incidenza è rilevante ai fini della valutazione della gravità del fatto
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme che individuano le censure deducibili in sede di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e vizio di motivazione)
Sez. U., n. 34475 del 23/06/2011 (Velastro)
La presunzione di adeguatezza esclusiva della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. non opera in relazione al reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità
Giurisprudenza di legittimità che esclude l'applicazione della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. quando l'associazione ha ad oggetto fatti di lieve entità; la Corte di legittimità qui richiamata conferma il principio invocato dal ricorrente, pur non traendo da ciò l'accoglimento del ricorso
Norma che dispone l'onere del ricorrente di sopportare le spese processuali in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. non opera quando il fatto è riqualificato in associazione per commettere fatti di lieve entità (art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990), ma la sua non operatività non garantisce automaticamente la sostituzione della custodia: il giudice può comunque confermare il carcere se emergono concreti elementi di pericolosità.
- La riqualificazione del reato in sede di merito deve essere esplicitamente valorizzata dalla difesa con argomentazioni e prove che dimostrino l'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari; la sola enunciazione della riqualificazione non basta.
- Il periodo di detenzione giaù scontato e i benefici penitenziari ottenuti in relazione a pregresse condanne sono elementi rilevabili ma non determinanti di per se stessi: vanno valutati insieme al ruolo nell'organizzazione, ai precedenti specifici e ad altri indici di pericolosità.
- Ammissioni rese dall'imputato, ruolo non marginale nel sodalizio e precedenti specifici costituiscono elementi forti a sostegno della necessitaà della custodia cautelare per il rischio di reiterazione e per la tutela dell'ordine pubblico.
- Un riferimento giuridico errato o un vizio formale nella motivazione non implica automaticamente l'annullamento del provvedimento se la decisione appare sorretta da motivazioni alternative, coerenti e non illogiche che giustifichino il provvedimento.
- In dispositivi di riesame o in sede di cassazione il ricorrente deve proporre elementi nuovi o valutazioni concrete che possano effettivamente scalfire la presunzione cautelare o dimostrare la non necessità della misura intramuraria (p.es. piani di controllo alternativi, documentazione su ruolo marginale, prove di ravvedimento).
- Quando si chiede la sostituzione della misura cautelare, è strategico offrire misure alternative concrete e dettagliate (condotte di controllo, obblighi specifici, proposte di sorveglianza) e dati concreti che sminuiscano il rischio di reiterazione o di inquinamento probatorio.
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