Cassazione Penale, Sentenza n. 2742/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
D'Angelo Mario ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna del Tribunale di Pescara a 2 anni e 7 mesi di reclusione per i reati indicati (artt. 81 cpv., 494, 497-bis, 640 c.p.). L'imputato ha dedotto tre motivi denunciando vizi di violazione di legge e carenze di motivazione. Successivamente alla sentenza impugnata è però maturato il termine massimo di prescrizione (il 9/4/2022), per cui la Corte di Cassazione ha esaminato la questione della estinzione del reato ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi di ricorso non fossero manifestamente infondati e, alla luce della maturazione della prescrizione il 9/4/2022, ha dichiarato l'estinzione dei reati per prescrizione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Nella decisione è richiamato il principio secondo cui, se l'impugnazione non è manifestamente infondata, la Corte deve procedere alla declaratoria di estinzione quando interviene la prescrizione, salvo che emergano ragioni assolutamente evidenti di proscioglimento ai sensi del secondo comma dell'art. 129 c.p.p.; è altresì richiamato il criterio opposto che impedisce l'applicazione della causa di non punibilità quando l'impugnazione è manifestamente infondata poiché in tal caso non si può ritenere formato un valido rapporto di impugnazione.
Norme richiamate
La norma è stata interpretata nel senso che, se durante il corso del procedimento di impugnazione matura la prescrizione, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza di condanna, a meno che l'impugnazione sia manifestamente infondata (caso in cui non si applica la causa di non punibilità perché non si è formato un valido rapporto di impugnazione) o non emergano ragioni assolutamente evidenti di proscioglimento ai sensi del secondo comma.
Norma richiamata come riferimento alla partecipazione e concorso di reati; nella sentenza di merito era stata applicata per delineare la responsabilità dell'imputato in relazione ai reati contestati.
Uno dei reati per i quali l'imputato era stato condannato in sede di merito; richiamato a titolo descrittivo della fattispecie contestata.
Altro capo di imputazione contestato in merito alla condotta addebitata all'imputato; citato nella motivazione della sentenza impugnata.
Articolo relativo alla truffa, anch'esso posto a fondamento della condanna di merito; richiamato nell'inquadramento dei reati ascritti.
Massime di principio
- Se durante il procedimento di impugnazione matura la prescrizione, la Corte di cassazione deve valutare se l'impugnazione è manifestamente infondata: se non lo è, deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare la sentenza senza rinvio.
- Se l'impugnazione è manifestamente infondata non può operare la causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. perché in tal caso non si è formato un valido rapporto di impugnazione.
- La Corte può rilevare d'ufficio cause estintive (come la prescrizione) anche se l'evento è intervenuto successivamente alla sentenza impugnata; pertanto la maturazione della prescrizione va verificata in ogni fase dell'impugnazione.
- Quando interviene la prescrizione il giudice di legittimità in genere annulla senza rinvio e non rimanda la causa al giudice di merito, salvo che emergano elementi chiari e inequivocabili di proscioglimento che rendano ingiustificata la declaratoria di estinzione.
- In pratica, nelle simili fattispecie difensive conviene sollevare tempestivamente la questione della prescrizione in cassazione e documentare eventuali ragioni di manifesta infondatezza dell'impugnazione avversa o, al contrario, l'assenza di esse, poiché ciò influenzerà se la prescrizione determinerà l'annullamento senza rinvio.
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