Cassazione Penale, Sentenza n. 33074/2024 del 23/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Catania che aveva prosciolto Longo per il reato di furto (artt. 624 e 625 n.2 c.p.) ritenendo il reato procedibile a querela di parte per la mancanza di querela della persona offesa dopo la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022). Il Procuratore generale ha censurato che il Tribunale non ha riconosciuto che la circostanza aggravante "furto su cosa destinata a pubblico servizio" fosse di fatto contestata nel capo di imputazione (contestazione in fatto) e quindi che il reato dovesse rimanere procedibile d'ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso del Pubblico ministero fondato. Ha stabilito che, alla luce della giurisprudenza (Sez. U. Sorge) e del contenuto del capo di imputazione (menzione dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione di ENEL/ENI/ENGIE), la circostanza aggravante relativa alla destinazione del bene a pubblico servizio può essere considerata contestata "in fatto". Ne consegue che il reato restava procedibile d'ufficio e il Tribunale ha fatto un errore di diritto nel dichiarare il proscioglimento per mancanza di querela. La Corte ha quindi accolto il ricorso del Procuratore generale e ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio (annullamento con rinvio richiesto dall'accusa).
Norme richiamate
Testo di riferimento per il reato di furto; la riforma d.lgs. n.150/2022 ha modificato il regime di procedibilità rendendo, in molti casi, il furto procedibile a querela di parte.
art. 625 cod. pen. (n.7 e n.7-bis)
Contiene le aggravanti che, in alcuni casi (es. furto su cosa destinata a pubblico servizio o su componenti di infrastrutture energetiche/telecomunicazioni), rendono il reato procedibile d'ufficio nonostante la novella sul regime di procedibilità.
art. 2, lett. i) d.lgs. 10/10/2022 n.150
Norma che ha introdotto la modifica all'art. 624 c.p. (entrata in vigore 30/12/2022) generando il nuovo regime di procedibilità del furto.
Stabilisce che, per fatti anteriori all'entrata in vigore, il termine per la querela decorre dalla data di entrata in vigore (30/12/2022) se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto.
Disciplina le modifiche dell'imputazione in dibattimento (diversità del fatto, nuove circostanze aggravanti, nuovi reati).
Prevede la contestazione suppletiva in udienza da parte del pubblico ministero (nuove circostanze aggravanti o reati concorrenti).
«una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione»
Attribuisce al giudice il potere di dare al fatto una diversa definizione giuridica, ma non lo abilita a restituire gli atti al PM quando emerga una circostanza aggravante non contestata.
art. 417, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Stabilisce che la richiesta di rinvio a giudizio deve contenere l'enunciazione chiara e precisa del fatto e delle circostanze aggravanti, richiamata nella motivazione della Corte.
Regola sul giudizio: il Tribunale non può dichiarare improcedibile il reato quando l'imputazione originaria abbia contestato efficacemente l'aggravante capace di rendere il reato procedibile d'ufficio.
Massime di principio
- La "contestazione in fatto" di un'aggravante è ammissibile quando il capo di imputazione riporta in modo chiaro e preciso gli elementi fattuali che permettono all'imputato di comprendere e difendersi dall'accusa aggravata; non è necessario citare sempre la norma aggravante per esteso.
- Occorre distinguere tra aggravanti "autoevidenti" (descrivibili attraverso fatti materiali semplici) e aggravanti "valutative" (che richiedono un accertamento giuridico/fattuale complesso); per queste ultime la contestazione deve essere più determinata o comunque espressa con perifrasi univoche che ne rendano manifesto il contenuto.
- Dopo la modifica normativa (d.lgs. n.150/2022) il giudice non può dichiarare l'improcedibilità d'ufficio per mancanza di querela se, già nell'imputazione originaria, emergono fatti idonei a integrare un'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio.
- Il pubblico ministero conserva il potere di effettuare contestazioni suppletive in udienza (art.517 c.p.p.) per chiarire o integrare la presenza di aggravanti che incidono sul regime di procedibilità; il giudice deve valutare con attenzione la chiarezza della contestazione e garantire i diritti di difesa prima di dichiarare improcedibilità.
- In preparazione dell'imputazione, per evitare contestazioni di inammissibilità, è consigliabile dettagliare gli elementi materiali che possano concretamente integrare aggravanti rilevanti sul regime di procedibilità (es.: allaccio abusivo alla rete pubblica, indicazione del gestore, modalità di manomissione del contatore).
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