Cassazione Civile, Ordinanza n. 41549/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.fall., nel quale un creditore aveva chiesto l'ammissione del proprio credito con prelazione ipotecaria anziché in chirografo. Dopo una precedente cassazione con rinvio, il tribunale adito in sede di rinvio ha dichiarato estinto il processo per tardiva riassunzione, ritenendo che la riassunzione del giudizio di rinvio dovesse essere proposta con ricorso, ai sensi dell'art. 394 c.p.c., e non con citazione, come invece fatto dalla parte ricorrente; inoltre ha considerato irrilevante che la citazione fosse stata notificata alla controparte entro il termine di tre mesi, essendo il deposito in cancelleria avvenuto oltre detto termine. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 392 e 394 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, sostenendo che la riassunzione poteva avvenire con citazione; 2) violazione degli artt. 392, 394 e 156 c.p.c., sostenendo l'equipollenza della notificazione tempestiva della citazione al deposito del ricorso, con richiesta subordinata di questione di legittimità costituzionale per asserita lesione degli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di rimessione in termini per preteso overruling.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha ribadito che, quando il giudizio originario era soggetto a un rito speciale nel quale l'atto introduttivo tipico è il ricorso, anche la riassunzione del giudizio di rinvio deve avvenire con ricorso ex art. 394 c.p.c., norma speciale rispetto all'art. 392 c.p.c. Ha poi affermato che la notificazione tempestiva della citazione non sana il mancato deposito del ricorso entro il termine perentorio di tre mesi previsto a pena di estinzione dal primo comma dell'art. 392 c.p.c., sicché è corretta la dichiarazione di tardività e l'estinzione del processo. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata. Quanto all'omessa pronuncia, la Corte ha escluso il vizio, ravvisando semmai una pronuncia implicita di rigetto e comunque l'assenza dei presupposti per l'overruling. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come base dell'opposizione allo stato passivo originaria.
Il termine di riassunzione del giudizio di rinvio è perentorio e l'inosservanza comporta estinzione del processo; la norma non è superabile dalla sola notificazione dell'atto se il deposito avviene oltre termine.
È norma speciale rispetto all'art. 392 c.p.c. e impone che la riassunzione del giudizio di rinvio avvenga con ricorso quando l'atto tipico del rito originario è il ricorso.
art. 12 preleggi
Invocato nel ricorso per sostenere l'interpretazione della disciplina della riassunzione, ma la Corte richiama l'orientamento consolidato contrario.
La sanatoria delle nullità non può elidere il termine perentorio stabilito a pena di estinzione del processo.
Non vi è omessa pronuncia se il giudice ha reso una pronuncia implicita di rigetto sulla domanda di rimessione in termini.
art. 24 Cost.
La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta infondata, perché il rispetto di un termine perentorio non comprime illegittimamente il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
Richiamato insieme all'art. 24 Cost. a sostegno della questione costituzionale, respinta dalla Corte.
art. 6 CEDU
Richiamato ai fini della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la riassunzione deve essere compiuta con l'atto previsto dal rito originario: se il rito speciale utilizza il ricorso come atto introduttivo tipico, la riassunzione va effettuata con ricorso e non con citazione.
- La notificazione tempestiva dell'atto di riassunzione non è sufficiente se la legge richiede anche il deposito entro un termine perentorio a pena di estinzione: la sanatoria processuale non può neutralizzare la decadenza derivante dall'omesso o tardivo deposito.
- L'art. 156 c.p.c. non può essere invocato per superare termini perentori stabiliti a pena di estinzione del processo, perché la disciplina delle nullità non prevale sulla decadenza espressamente sancita dalla legge.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia implicitamente rigettato un'istanza incompatibile con la soluzione adottata; l'overruling non ricorre se viene semplicemente confermato un orientamento giurisprudenziale consolidato.
- La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando mira, in sostanza, a rimettere in discussione la validità di termini processuali perentori che presidiano l'ordinato svolgimento del processo.
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