Cassazione Civile, Ordinanza n. 36411/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di due condòmini per il pagamento di oneri condominiali pari a euro 1.537,12. In opposizione e poi in appello, il Tribunale aveva revocato il decreto solo parzialmente, condannando i debitori al pagamento della somma residua di euro 487,23, tenendo conto dei versamenti già effettuati. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, formalmente ex art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice di merito non aveva considerato pagamenti eseguiti prima della delibera assembleare del 25.2.2015 posta a base dell'ingiunzione e non aveva valutato un estratto contabile rilasciato dall'amministratore il 16.5.2017, dal quale, secondo i ricorrenti, gli importi ingiunti non risultavano più integralmente dovuti. La memoria depositata insisteva sulla censura, ma senza superare le carenze del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo carente di specificità perché non indicava in modo puntuale le norme di legge asseritamente violate e non confrontava il contenuto precettivo delle norme con la motivazione della sentenza impugnata. Inoltre, la censura mirava in realtà a rimettere in discussione la valutazione di documenti e di prove compiuta dal giudice di merito, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Le spese del giudizio sono state poste a carico dei ricorrenti, in solido, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge richiede l'effettiva indicazione della norma violata e un confronto tra la sua portata precettiva e la motivazione della sentenza impugnata.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
L'onere di specificità dei motivi impone, a pena di inammissibilità, di indicare con precisione le norme violate e di spiegare il contrasto tra esse e la decisione impugnata.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti per l'inammissibilità del ricorso, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di definizione sfavorevole del ricorso.
È richiamato per evidenziare che non può trasformarsi il ricorso per cassazione in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione dedotto ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente le norme violate, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata; in difetto, la censura è inammissibile.
- Non è consentito, sotto la veste della violazione di legge, sollecitare un nuovo apprezzamento del materiale documentale o probatorio svolto dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata e non può essere utilizzato per una revisione esplorativa della controversia o per colmare carenze di allegazione e specificità.
- L'omessa riproduzione, nel ricorso, dei documenti decisivi richiamati a fondamento della censura impedisce alla Corte di valutarne rilevanza e decisività, con conseguente inammissibilità della doglianza.
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