Cassazione Civile, Ordinanza n. 17955/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un ex dipendente aveva ottenuto, nel procedimento di verifica del passivo, l'ammissione di un credito complessivo di euro 133.783,14 con privilegio ex art. 2751-bis c.c., relativo a indennità sostitutiva del preavviso, differenze retributive e TFR. Il tribunale aveva accolto l'opposizione ex art. 98 l.f. proposta dal creditore, rilevando che il giudice delegato aveva ammesso il credito con riserva, ritenendo tale riserva non tipica e quindi da considerarsi come non apposta, e affermando che la curatela non avesse proposto tempestiva opposizione contro l'ammissione con riserva. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi, deducendo in sintesi: violazione delle norme sulla formazione dello stato passivo e sulle ammissioni con riserva; omesso esame del merito delle contestazioni del curatore su an e quantum; erronea esclusione della necessità di una specifica impugnazione del curatore; erroneo riconoscimento dell'interesse della curatela a impugnare; omessa pronuncia sul merito del credito; e erronea valutazione della compatibilità della riserva con la pendenza del giudizio di lavoro. La Corte ha ritenuto infondati i motivi e ha confermato il decreto impugnato, rigettando il ricorso e condannando il fallimento alle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del fallimento. Ha ritenuto che l'ammissione del credito con riserva costituisse comunque una pronuncia sfavorevole alla massa, idonea a ledere l'interesse della curatela e quindi impugnabile con autonoma opposizione allo stato passivo; tuttavia, poiché il fallimento non aveva proposto una tempestiva opposizione avverso quel provvedimento ma si era limitato a contestare il credito nella comparsa del giudizio promosso dal creditore, non poteva ottenere in quella sede una delibazione officiosa del merito del credito. La Corte ha anche chiarito che, con la dichiarazione di fallimento, le domande di condanna del lavoratore proposte altrove per crediti ormai devoluti al foro concorsuale diventano improcedibili, e che la riserva, se atipica, va considerata come non apposta; in ogni caso, lo strumento processuale utilizzato dal creditore era corretto per chiedere la rimozione della riserva. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del fallimento alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L'opposizione allo stato passivo è il mezzo corretto per contestare o rimuovere un'ammissione con riserva che incida negativamente sulla massa; la parte che intenda rimuovere il provvedimento deve attivare tempestivamente tale rimedio.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere introdotta, tramite la sola costituzione della curatela, una domanda eccedente rispetto al thema devoluto dall'opponente.
L'ammissione con riserva è ammessa solo nei casi tipici di crediti condizionati; se la riserva è atipica, va trattata come non apposta.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla riserva e sui crediti condizionati, ma il motivo è stato ritenuto infondato.
L'interesse ad agire/impugnare sussiste per la curatela già contro un provvedimento di ammissione con riserva che pregiudichi la massa.
Il giudice non può pronunciare oltre il devoluto; nel caso concreto la curatela non poteva ottenere, nella sola opposizione del creditore, un accertamento pieno del merito del credito non oggetto di tempestiva impugnazione.
Lo scioglimento della riserva è collegato al verificarsi dell'evento cui essa è subordinata e alla stabilizzazione dell'esito favorevole della domanda.
L'ammissione con riserva determina accantonamenti e incide concretamente sulla distribuzione dell'attivo.
La dichiarazione di fallimento rende esclusivo il foro concorsuale per i crediti da far valere nella procedura.
Le domande di insinuazione al passivo devono essere veicolate nel procedimento concorsuale.
È richiamato come fonte del privilegio riconosciuto al credito del lavoratore.
Richiamato nel riassunto della vicenda come parametro della giusta causa/assenza di preavviso, ma non oggetto di affermazione decisiva autonoma nel dispositivo.
Il ricorrente ha denunciato nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c., ma la censura è stata respinta.
Richiamato dal ricorrente nel contesto della dedotta violazione delle regole sulle impugnazioni; motivo respinto.
Massime di principio
- L'ammissione al passivo con riserva, anche quando sia formalmente apposta dal giudice delegato, può integrare una pronuncia immediatamente lesiva dell'interesse della massa e dunque va contestata con autonoma opposizione allo stato passivo se si intende rimuoverla.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, la curatela non può ottenere per la prima volta, tramite la sola costituzione, una delibazione piena del merito del credito se non ha tempestivamente impugnato il provvedimento di ammissione (anche con riserva) nei termini di legge.
- L'ammissione con riserva ha natura tipica e può riguardare solo i crediti condizionati; una riserva atipica o estranea alle ipotesi legali va considerata come non apposta, con conseguente accoglimento pieno della pretesa salvo impugnazione rituale.
- La dichiarazione di fallimento rende improcedibili le domande di condanna già proposte altrove per crediti devoluti al concorso, sicché la tutela del creditore deve essere esercitata nel procedimento di verifica del passivo.
- Nel processo fallimentare il thema devolutum è rigorosamente delimitato: il giudice non può ampliare d'ufficio l'oggetto della decisione oltre quanto dedotto dall'opponente e contestato ritualmente dalle parti.
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