Cassazione Civile, Ordinanza n. 22376/2024 del 07/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguardava una comunicazione di iscrizione ipotecaria posta a garanzia di un credito superiore a 150.000 euro vantato dal Comune per ICI relativa agli anni d’imposta 2009 e 2010. La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile l’appello del Comune e accolto quello della concessionaria della riscossione. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione. Successivamente ha depositato un’istanza dichiarando di aver transatto la lite con accordo scritto del 27 ottobre 2021 e di voler rinunciare al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese. La rinuncia è stata però ritenuta irrituale perché sottoscritta solo dal difensore, senza mandato speciale ad hoc ex art. 390, comma 2, c.p.c.; ciò nonostante, la Corte ha considerato la rinuncia espressione del sopravvenuto venir meno dell’interesse all’impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto inefficace la rinuncia perché non sottoscritta dalla parte e non sorretta da mandato speciale al difensore; tuttavia ha valorizzato la rinuncia come indice del venir meno dell’interesse a coltivare l’impugnazione, conseguenza che giustifica comunque la declaratoria di inammissibilità. Ha inoltre compensato le spese di legittimità, in considerazione delle ragioni della rinuncia non contestate, e ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, ritenendo che il raddoppio operi solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione, senza estensione analogica.
Norme richiamate
Per la rinuncia al ricorso per cassazione non basta la facoltà di rinunciare agli atti contenuta nella procura originaria; è necessario un mandato speciale specifico conferito per la rinuncia.
Richiamato nel testo per il domicilio dei controricorrenti presso la cancelleria della Corte di cassazione, senza specifiche statuizioni interpretative.
Richiamato per il deposito della memoria da parte di una resistente nel procedimento camerale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
raddoppio del contributo unificato
Il raddoppio del contributo unificato si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell’impugnazione; non è suscettibile di estensione analogica.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è inefficace se non è sottoscritta dalla parte oppure non è assistita da un mandato speciale ad hoc conferito al difensore.
- La rinuncia irrituale non estingue automaticamente il processo, ma può comunque essere valutata come manifestazione del sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria, sicché opera solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere applicato per analogia.
- In presenza di rinuncia al ricorso fondata su una transazione non contestata, il giudice di legittimità può compensare le spese processuali tenendo conto delle ragioni della rinuncia.
Come è indicizzato
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