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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03965/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito attraverso criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di appello. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

La parte civile ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo con cui lamentava la violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. e dell'art. 644 c.p. In sostanza, il ricorso mirava a contestare la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito, chiedendo una diversa lettura degli elementi probatori rispetto a quella posta a fondamento della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato come norma sulla valutazione della prova, ma la censura era diretta in realtà a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio, non consentita in cassazione.

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse esente da vizi logici e giuridici.

  • art. 644 c.p.

    Norma incriminatrice evocata nel motivo di ricorso; la decisione non entra nel merito della sua applicazione, perché il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di ammissibilità della censura.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

  • Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944

    Citata a sostegno del principio per cui alla Corte di cassazione è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, riservata in via esclusiva al giudice di merito.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione del fatto, poiché tale attività appartiene al giudice di merito.
  • La violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. non può essere dedotta in cassazione per ottenere una diversa ponderazione delle prove quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica e giuridicamente corretta.
  • La Corte di cassazione può sindacare la motivazione solo nei limiti del vizio logico-giuridico, non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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