Cassazione Penale, Sentenza n. 36728/2022 del 28/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna inflitta dal tribunale di Modena per fatti riqualificati in violenza/ minaccia con arma (art. 612, co. 2, c.p.) contestando: 1) che la condanna si fondasse esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie della persona offesa la cui attendibilità sarebbe stata invece svalutata dal primo grado; 2) che fosse erroneamente ritenuta provata la circostanza aggravante della "minorata difesa" di cui all'art. 61, n. 5), c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha osservato che si configura una "doppia conforme" (sentenza di appello saldata a quella di primo grado) e che non ricorrono i presupposti per sindacare in sede di legittimità la valutazione delle prove se non per macroscopiche incongruenze. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa: la parte essenziale del racconto (minaccia con arma) è stata ritenuta attendibile e corroborata da elementi oggettivi, in particolare il rinvenimento nella disponibilità dell'imputato di una pistola giocattolo corrispondente alla descrizione e l'ammissione dell'imputato di aver minacciato la vittima. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5), ritenendo che l'orario notturno, unitamente al luogo isolato e poco illuminato, avesse concretamente ostacolato la reazione della vittima, integrando la minorata difesa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma richiamata per la fattispecie (riqualificazione dell'originaria imputazione in delitto connesso alla minaccia/violenza con arma); la Corte ha ritenuto provato il nucleo del fatto (minaccia con arma, sebbene l'arma fosse giocattolo) sulla base delle dichiarazioni corroborate da elementi oggettivi
Aggravante della minorata difesa: interpretata secondo l'orientamento delle Sezioni Unite come richiedente che le circostanze di tempo, luogo o persona determinino concretamente una situazione di vulnerabilità della vittima. Nel caso concreto l'orario notturno e il luogo isolato/poco illuminato sono stati ritenuti idonei a ostacolare la reazione della vittima e quindi a integrare l'aggravante
Norma processuale richiamata per la condanna alle spese del procedimento nei confronti del ricorrente
art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma citata in relazione alla modalità di trattazione dei ricorsi in Cassazione (riferimento procedurale sulla celebrazione dell'udienza pubblica solo se richiesta dalle parti)
Massime di principio
- La cassazione non è la sede per rimettere in discussione valutazioni probatorie di merito a meno che non sussista un travisamento macroscopico e manifesto delle risultanze processuali; dunque, questioni fattuali ben motivate dai giudici di merito restano in genere insindacabili
- È legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa: l'inattendibilità di alcune parti del racconto non comporta automaticamente la nullità dell'intero racconto se il nucleo essenziale risulta autonomamente credibile e corroborato da elementi oggettivi
- La sussistenza dell'aggravante per minorata difesa (art. 61, n. 5) va valutata concretamente: condizioni come orario notturno e luogo isolato possono integrare l'aggravante se hanno effettivamente ostacolato la reazione della vittima
- Gli elementi di riscontro oggettivi (es. rinvenimento dell'arma o della sua simulazione, ammissioni dell'imputato, reazioni emotive della vittima) possono conferire credibilità alle dichiarazioni della parte offesa e legittimare la condanna anche quando alcune parti del racconto risultino discusse
- Nel ricorso per cassazione i rilievi esclusivamente di natura fattuale formulati dal ricorrente sono inammissibili se non accompagnati dalla indicazione di un vizio giuridico o di un travisamento probatorio manifesto
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