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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06066/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di più fideiussori, obbligati in solido per le esposizioni di una società affidata in conto corrente e apertura di credito. In primo grado il Tribunale, accolte in parte le opposizioni, revocava il decreto, dichiarava nulle la clausola di capitalizzazione trimestrale e la clausola sugli interessi ultra-legali fino al 5 luglio 1998, rideterminava il saldo e condannava la banca a restituire parte di quanto incassato da uno dei garanti. In appello, invece, la Corte territoriale rigettava la domanda monitoria della banca, confermava la revoca del decreto e riteneva liberati i fideiussori applicando l'art. 1956 c.c., perché la banca aveva continuato a concedere credito alla società debitrice, pur in dissesto, senza la preventiva autorizzazione dei garanti e persino svincolando garanzie esistenti. La banca ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione secondo cui l'art. 5 delle fideiussioni escludeva o limitava l'applicabilità dell'art. 1956 c.c., imponendo ai garanti di tenersi informati sulla situazione patrimoniale del debitore; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 1956 c.c. e degli artt. 1372 e 1375 c.c.; 3) censure di motivazione, onere della prova e istruzione probatoria; 4) erronea liquidazione delle spese; 5) erronea revoca del decreto ingiuntivo per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. I resistenti eccepivano anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di prova dei poteri rappresentativi del soggetto che aveva conferito la procura speciale, eccezione disattesa dalla Corte perché sanata mediante deposito, ex art. 372 c.p.c., della procura notarile e dello statuto societario, dai quali risultava il potere rappresentativo del vice direttore generale di rilasciare la procura al difensore per il giudizio di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello avesse omesso di pronunciarsi sull'eccezione della banca relativa alla clausola contrattuale di cui all'art. 5 delle fideiussioni e alla sua incidenza sull'applicabilità dell'art. 1956 c.c. Pertanto ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L'Aquila, in diversa composizione, affinché esamini tale eccezione e, conseguentemente, riesamini il merito della controversia. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. Le spese del giudizio di cassazione sono state rimesse al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutte le eccezioni ritualmente dedotte e non rilevabili d'ufficio; l'omessa pronuncia su un'eccezione di merito comporta cassazione.

  • art. 1956 c.c.

    disciplina la liberazione del fideiussore quando la banca conceda nuovo credito al debitore senza speciale autorizzazione, in presenza di condizioni patrimoniali deteriorate; la Corte non decide nel merito sull'operatività della norma, ma rileva che la sua applicabilità andava esaminata alla luce della clausola fideiussoria invocata.

  • art. 1372 c.c.

    richiamato come norma sulla vincolatività del contratto, nella censura di falsa applicazione proposta dalla ricorrente.

  • art. 1375 c.c.

    richiamato dalla ricorrente e dai controricorrenti come criterio di esecuzione secondo buona fede; nel provvedimento è evocato solo come parametro argomentativo, non quale ratio decisoria.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato nel terzo motivo sulla ripartizione dell'onere della prova, motivo assorbito.

  • art. 184 c.p.c.

    richiamato nel terzo motivo in relazione alla fase istruttoria, ma la censura è rimasta assorbita.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di giudicato; la censura è stata assorbita.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla liquidazione delle spese di lite; motivo assorbito.

  • art. 97 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo sulla regolazione delle spese; motivo assorbito.

  • art. 365 c.p.c.

    indicato come norma sulla procura speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 369 c.p.c.

    la Corte precisa che il mancato deposito della procura notarile non determina improcedibilità, perché la sanzione di cui al comma 2, n. 3, riguarda solo la procura speciale conferita con atto separato al difensore che sottoscrive il ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    consente il deposito in cassazione dei documenti necessari a dimostrare i poteri rappresentativi della persona giuridica e quindi a verificare la validità della procura al difensore.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri di rappresentanza sostanziale della persona giuridica in giudizio.

  • art. 77 c.p.c.

    richiamato in relazione ai poteri di rappresentanza sostanziale della persona giuridica in giudizio.

Massime di principio

  • Se una parte deduce in cassazione l'omessa pronuncia su un'eccezione di merito ritualmente proposta e documentata, la Corte verifica solo se l'eccezione sia stata effettivamente devoluta al giudice di merito e se questo vi abbia omesso di provvedere; non entra invece nel merito della decisività della questione, che resta riservata al giudice di rinvio.
  • La clausola di fideiussione che impone al garante di informarsi sulla situazione patrimoniale del debitore non esclude di per sé, in modo automatico e senza esame espresso, la questione dell'eventuale liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.; la sua incidenza va valutata dal giudice di merito quando la banca invochi tale clausola per paralizzare la liberazione.
  • Nel giudizio di cassazione, la prova dei poteri rappresentativi della persona giuridica che conferisce la procura speciale al difensore può essere fornita anche con deposito successivo dei documenti necessari ai sensi dell'art. 372 c.p.c.; il difetto originario di deposito non comporta automaticamente improcedibilità quando la questione attiene ai poteri rappresentativi e non alla sola procura del difensore.
  • L'omessa pronuncia su un'eccezione che, se accolta, potrebbe neutralizzare la domanda o l'eccezione avversaria comporta cassazione con rinvio, con assorbimento delle censure ulteriori dipendenti dalla stessa decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoFideiussione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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