Cassazione Civile, Ordinanza n. 27842/2025 del 19/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da una cartella di pagamento relativa a IRPEF e IVA per l’anno d’imposta 2004, che il contribuente aveva impugnato deducendo l’invalidità della notifica degli avvisi di accertamento prodromici. Dopo un primo appello dell’Agenzia accolto dalla CTR, il precedente ricorso per cassazione del contribuente era stato accolto con rinvio, sulla base del principio secondo cui, in caso di notifica a mezzo posta non perfezionatasi per temporanea assenza del destinatario, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD e non la sola prova della spedizione. Riassunto il giudizio, la CGT di secondo grado aveva poi rigettato l’appello dell’Amministrazione, ma successivamente aveva accolto l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’Ufficio, correggendo l’inversione di appellante e appellato e sostituendo alcuni termini del testo della sentenza. Avverso tale ordinanza di correzione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità del procedimento di correzione per omessa notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, nonché per omessa comunicazione dell’avviso di trattazione; (2) violazione degli artt. 323 e 324 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., assumendo che la correzione avesse surrettiziamente violato il giudicato, perché non si era limitata a un errore materiale ma aveva inciso sul contenuto decisorio della sentenza, mutando il soccombente nel vincitore e viceversa. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha rilevato che la sentenza della CGT di secondo grado oggetto di correzione era stata nel frattempo cassata con rinvio da altra ordinanza della Corte di cassazione, che aveva accolto il motivo relativo al radicale contrasto tra motivazione e dispositivo. Poiché la sentenza corretta era stata eliminata dal giudizio di legittimità, veniva meno l’oggetto stesso della lite sulla correzione dell’errore materiale. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda processuale e la dichiarata inammissibilità ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di nullità del procedimento di correzione è stata formulata in relazione alla disciplina della correzione degli errori materiali, ma la Corte non è entrata nel merito della doglianza per sopravvenuta carenza di interesse.
È stato indicato come parametro del primo motivo, dedotto come nullità del procedimento di correzione e della sentenza.
È stato indicato come parametro del secondo motivo, per violazione di norme di diritto e del giudicato.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la correzione avrebbe inciso indebitamente sul giudicato e sulla stabilità della decisione.
Richiamato dal ricorrente come norma sul giudicato sostanziale, asseritamente violata dalla correzione dell’errore materiale.
Indicato come base del rito camerale fissato per la decisione in Cassazione.
Richiamato nella ricostruzione dei fatti, con riferimento alla notificazione degli avvisi di accertamento per temporanea assenza del destinatario.
Richiamato per il principio secondo cui, nei casi di notifica postale non perfezionata per temporanea assenza, la prova del perfezionamento richiede la produzione dell’avviso di ricevimento della CAD e non la sola prova della spedizione.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Evocati nel precedente richiamato per un’interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina della notifica postale.
Non espressamente indicato nel dispositivo riportato, ma il testo fa riferimento alla precedente cassazione con rinvio dell’altra sentenza; non è qui oggetto di autonoma statuizione.
Massime di principio
- Quando la sentenza impugnata sia stata nel frattempo cassata con rinvio, viene meno l’oggetto del giudizio di legittimità relativo a un successivo provvedimento di correzione dell’errore materiale avente ad oggetto quella stessa sentenza.
- La sopravvenuta eliminazione del provvedimento originario determina carenza di interesse a coltivare l’impugnazione avverso l’ordinanza di correzione che su quel provvedimento incide.
- La correzione dell’errore materiale non può essere utilmente censurata quando il titolo processuale su cui essa interviene sia già stato travolto da una pronuncia di cassazione con rinvio.
- In presenza di sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con possibile compensazione delle spese ove la vicenda processuale presenti peculiarità tali da giustificarla.
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