Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18507/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la conferma, da parte della Corte d'Appello di Catania, della sentenza di primo grado che, con rito abbreviato, aveva dichiarato la responsabilità penale di Antonino Messina per plurimi reati tra cui l'art. 340 c.p. (interruzione o turbamento di un servizio pubblico) in relazione a fatti accaduti nel pronto soccorso dell'ospedale di Catania: il ricorrente, esasperato per l'attesa al triage, avrebbe urlato, brandito una stampella, minacciato, oltraggiato e cagionato lesioni a pubblici ufficiali, determinando una temporanea interruzione/turbamento del servizio. Il ricorrente deduceva (i) vizio di motivazione e carenza di prova in ordine al reato di cui al capo e) (art. 340 c.p.), sostenendo che non fosse stato adeguatamente dimostrato in che modo l'episodio avesse influito sulla regolarità dell'assistenza sanitaria; (ii) omissione di corretta valutazione per l'applicazione delle attenuanti generiche e richiesta, in subordine, della rideterminazione della pena con applicazione massima delle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto manifestamente infondato il vizio di motivazione: la giurisprudenza di legittimità considera integrato l'elemento oggettivo dell'art. 340 c.p. anche da un'interruzione o turbamento momentaneo purché non irrilevante; nel caso concreto la condotta del Messina aveva determinato l'intervento del servizio di sicurezza e del personale ospedaliero e l'interruzione per alcuni minuti del servizio di triage, idonea quindi a compromettere concretamente il regolare svolgimento di quella parte del servizio pubblico. Sul secondo motivo, ha ritenuto inammissibile la richiesta di ulteriore sconto di pena perché il giudice di primo grado aveva già applicato l'art. 62-bis c.p. nella massima estensione e la Corte d'appello aveva motivato congruamente il mantenimento della pena alla luce della gravità e della pericolosità della condotta nel luogo e nelle modalità in cui si è svolta. Conseguentemente la condanna rimane confermata (pena sospesa di un anno di reclusione, condanna per i reati indicati), il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. La richiesta del Pubblico Ministero di annullamento con rinvio in ordine al capo relativo all'art. 340 c.p. non è stata accolta dalla Cassazione, essendosi pronunciata per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 340 cod. pen.

    L'elemento oggettivo è integrato da qualsiasi comportamento che provochi l'interruzione o turbamento del regolare svolgimento di un servizio pubblico; non è necessario che l'interruzione sia definitiva o totale: è sufficiente anche un'interruzione momentanea di durata non irrilevante o un turbamento relativo non insignificante.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: nel caso valutato il giudice di primo grado aveva già applicato la riduzione nella massima estensione; la Corte d'appello ha ritenuto non illogico il mancato ulteriore abbattimento della pena alla luce della gravità e pericolosità della condotta.

  • art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Principio in tema di motivi di ricorso per cassazione: sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure già presentate in appello senza confutare in modo puntuale le argomentazioni con cui tali censure erano state respinte; occorre una critica specifica ai passaggi decisivi della sentenza impugnata.

  • sentenza n. 186/2000 Corte Cost.

    Citata in relazione al concetto di "inammissibilità incolpevole": la Corte ha ritenuto che, non ricorrendo ipotesi di inammissibilità incolpevole, il ricorrente debba essere condannato alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 337, art. 339, artt. 582, 585 e altre norme penali contestate

    Le fattispecie contestate (fra cui resistenza a pubblico ufficiale, minacce, oltraggio, lesioni, interruzione o turbamento del pubblico servizio) sono state ritenute provate nella loro globalità in base alla ricostruzione dei fatti; la sentenza di merito le aveva integrate e applicato le correlate valutazioni sanzionatorie.

Massime di principio

  • Per il reato di cui all'art. 340 c.p. non occorre che l'interruzione del servizio sia totale o definitiva: è sufficiente anche un'interruzione momentanea purché non irrilevante o un turbamento relativo non insignificante.
  • La valutazione della prova sull'effettiva incidenza dell'episodio sul servizio pubblico deve considerare l'intervento del personale e l'effettiva sospensione o deviazione dell'attività lavorativa: l'intervento del servizio di sicurezza e la paralisi temporanea del triage sono indici idonei a configurare il turbamento.
  • In Cassazione i motivi che si limitano a ripetere le censure già svolte in appello senza affrontare specificamente le ragioni del rigetto sono frequentemente dichiarati inammissibili; è necessario un esame critico e puntuale dei passaggi logici e probatori del giudice di merito.
  • L'applicazione delle attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis va fatta con valutazione pluridimensionale: se il giudice di merito ha già concesso la massima estensione della diminuzione, è difficile ottenere ulteriori riduzioni in sede di legittimità salvo errori di diritto o di motivazione evidenti.
  • La reazione violenta in un luogo sensibile come il pronto soccorso, che determina l'interruzione dell'attività di triage anche per pochi minuti, è valutata con particolare rigidità date le potenziali conseguenze sulla salute pubblica e sull'ordine del servizio sanitario.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.