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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12281/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un licenziamento intimato nel 2014 nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991. La Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegrazione del lavoratore e il pagamento dell'indennità risarcitoria nei limiti di legge. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma successivamente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, accettato dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione prende atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e della relativa accettazione da parte del lavoratore controricorrente. Verificata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 390 c.p.c., dichiara estinto il processo di cassazione. Non provvede sulle spese per la reciproca adesione alla rinuncia. Precisa inoltre che l'estinzione non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, perché non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • legge n. 223 del 1991

    Richiamata come base normativa della procedura di licenziamento collettivo nell'ambito della quale è stato intimato il recesso.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, integra i presupposti per dichiarare l'estinzione del processo.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In presenza di reciproca adesione alla rinuncia, la Corte nulla dispone sulle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    L'estinzione del giudizio non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e quindi esonera dal versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti dell'art. 390 c.p.c.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia concordata, la Corte non provvede sulle spese processuali se vi è reciproca adesione delle parti.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione non è assimilabile al rigetto, all'inammissibilità o all'improcedibilità dell'impugnazione e non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo del contributo unificato previsto per tali esiti.
  • Quando il ricorso viene definito per rinuncia, la Corte non esamina i motivi dedotti nel merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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