Cassazione Penale, Sentenza n. 5064/2024 del 05/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha constatato l'insussistenza della declaratoria di carenza di interesse perché le autorizzazioni non sono sovrapponibili e la decisione impugnata non ha dato risposta alle censure difensive (vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Picozzi impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo contro la revoca, da parte del Magistrato di sorveglianza di Varese, dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa. La difesa sosteneva che la declaratoria di non luogo a provvedere si fondava sull'assunto errato che la nuova autorizzazione rilasciata fosse sovrapponibile e non meno favorevole di quella revocata: la precedente autorizzazione consentiva spostamenti in tutta la regione e prevedeva solo obblighi di comunicazione settimanale; la nuova autorizzazione era invece limitata territorialmente alle sole province di Varese e Milano e temporalmente all'orario 06:00-14:00. Perciò il reclamante aveva interesse concreto e attuale all'accoglimento del reclamo e denunciava violazione degli artt. 606 c.p.p. (lett. b) ed e) per omissione di pronuncia sulle censure).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Usata come motivo di impugnazione: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 606 per motivi di diritto (lett. b) e per omissione di pronuncia sulle questioni sollevate (lett. e)). La Corte ha accertato il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) per mancata risposta alle censure e omissione di pronuncia.
art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309
Citato per indicare il delitto per cui è stata inflitta la pena (contestato titolo di reato alla base del cumulo della pena); nel dispositivo della sentenza non viene operata un'interpretazione applicativa della norma, che resta richiamata come riferimento del titolo di reato.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento analogo non determina automaticamente la carenza di interesse: occorre confrontare il contenuto sostanziale dei provvedimenti (ambito territoriale, limiti orari, obblighi di comunicazione, ecc.).
- Se il nuovo provvedimento è più restrittivo o differente rispetto a quello impugnato, il ricorso/ reclamo conserva un interesse concreto ed attuale e il giudice deve esaminare il merito.
- L'omissione di pronuncia sulle censure rilevanti costituisce vizio per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
- Il soggetto che impugna deve avere un interesse immediato, concreto e persistente fino alla decisione: il giudice deve valutare tale persistenza e motivare la declaratoria di sopravvenuta carenza d'interesse.
- In casi simili, chi subisce un provvedimento più sfavorevole dovrebbe documentare le differenze sostanziali tra provvedimenti e chiedere espressa comparazione nelle deduzioni, per evitare che il giudice ometta di valutare la questione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4906/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4908/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2024 del 05/02/2024
- Sentenza penale · 5 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4912/2024 del 05/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →