Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5064/2024 del 05/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha constatato l'insussistenza della declaratoria di carenza di interesse perché le autorizzazioni non sono sovrapponibili e la decisione impugnata non ha dato risposta alle censure difensive (vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.). Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Picozzi impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo contro la revoca, da parte del Magistrato di sorveglianza di Varese, dell'autorizzazione a svolgere attività lavorativa. La difesa sosteneva che la declaratoria di non luogo a provvedere si fondava sull'assunto errato che la nuova autorizzazione rilasciata fosse sovrapponibile e non meno favorevole di quella revocata: la precedente autorizzazione consentiva spostamenti in tutta la regione e prevedeva solo obblighi di comunicazione settimanale; la nuova autorizzazione era invece limitata territorialmente alle sole province di Varese e Milano e temporalmente all'orario 06:00-14:00. Perciò il reclamante aveva interesse concreto e attuale all'accoglimento del reclamo e denunciava violazione degli artt. 606 c.p.p. (lett. b) ed e) per omissione di pronuncia sulle censure).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.

    Usata come motivo di impugnazione: il ricorrente denunciava violazione dell'art. 606 per motivi di diritto (lett. b) e per omissione di pronuncia sulle questioni sollevate (lett. e)). La Corte ha accertato il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e) per mancata risposta alle censure e omissione di pronuncia.

  • art. 73 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309

    Citato per indicare il delitto per cui è stata inflitta la pena (contestato titolo di reato alla base del cumulo della pena); nel dispositivo della sentenza non viene operata un'interpretazione applicativa della norma, che resta richiamata come riferimento del titolo di reato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento analogo non determina automaticamente la carenza di interesse: occorre confrontare il contenuto sostanziale dei provvedimenti (ambito territoriale, limiti orari, obblighi di comunicazione, ecc.).
  • Se il nuovo provvedimento è più restrittivo o differente rispetto a quello impugnato, il ricorso/ reclamo conserva un interesse concreto ed attuale e il giudice deve esaminare il merito.
  • L'omissione di pronuncia sulle censure rilevanti costituisce vizio per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., con conseguente annullamento e rinvio per nuovo giudizio.
  • Il soggetto che impugna deve avere un interesse immediato, concreto e persistente fino alla decisione: il giudice deve valutare tale persistenza e motivare la declaratoria di sopravvenuta carenza d'interesse.
  • In casi simili, chi subisce un provvedimento più sfavorevole dovrebbe documentare le differenze sostanziali tra provvedimenti e chiedere espressa comparazione nelle deduzioni, per evitare che il giudice ometta di valutare la questione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.