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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42631/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Con un unico motivo deduceva erronea applicazione e vizio di motivazione per non aver riconosciuto, almeno in via putativa, la causa di non punibilita' per provocazione ai sensi dell'art. 599, comma 2, cod. pen. Sosteneva di aver pubblicato su Facebook messaggi diffamatori nei confronti dell'avv. Riccardo Luzi in stato d'ira provocato da un fatto ingiusto commesso dallo stesso (atti difensivi dell'avv. in favore degli agenti del Commissariato di Cesena, imputati per reati a danno del ricorrente) e quindi invocava la scriminante della provocazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha altresi' escluso la liquidazione delle spese svolte dalla parte civile in questo giudizio di legittimita'. In motivazione la Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il 'fatto ingiusto' previsto dall'art. 599, comma 2, cod. pen. deve consistere in condotte che oggettivamente, ictu oculi, non trovano alcuna giustificazione normativa o sociale, e che non puo' essere qualificato come fatto ingiusto il compimento di atti difensivi da parte di un avvocato (tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost.).

Norme richiamate

  • art. 599, comma 2, cod. pen.

    La causa di non punibilita' per provocazione richiede un 'fatto ingiusto' altrui che sia oggettivamente ingiustificabile (ictu oculi); non puo' essere invocata quando il presunto fatto ingiusto consista in atti difensivi di un avvocato.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa e' inviolabile; la qualifica di 'fatto ingiusto' non puo' includere atti che rientrano nella legittima attivita' difensiva, a tutela della funzione difensiva nel processo penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione quando il ricorso e' manifestamente inammissibile o infondato.

  • Giurisprudenza (Sez. 5, n. 4943 del 20/01/2021; Sez. 5, n. 21133 del 09/03/2018; Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014)

    Pierandozzi Rv. 280333 - 01; Iachetta Rv. 273131 - 01; Marrelli Rv. 259882 - 01

    Consolidato orientamento secondo cui il 'fatto ingiusto' ai fini della provocazione deve essere tale da non potersi giustificare neppure astrattamente; la percezione soggettiva dell'agente non e' sufficiente.

Massime di principio

  • La scriminante della provocazione ex art. 599, comma 2, cod. pen. richiede un fatto ingiusto obiettivamente evidente e ingiustificabile; non e' sufficiente la sola percezione soggettiva di offesa.
  • Gli atti compiuti nell'esercizio della difesa tecnica (atti difensivi dell'avvocato) non possono essere considerati "fatti ingiusti" idonei a giustificare la provocazione: il diritto di difesa prevale su una interpretazione estensiva della scriminante.
  • Nei ricorsi per cassazione e' necessario fondare i motivi su profili giuridici rilevanti e non manifestamente inammissibili, altrimenti si puo' incorrere in condanne per spese e sanzioni (art. 616 cod. proc. pen.).
  • Se si ritiene di essere stati provocati da un fatto ingiusto, occorre valutare se quel fatto sia oggettivamente illecito e ingiustificabile; situazioni connesse all'attivita' processuale degli adversari sono difficilmente qualificabili come tale.
  • La difesa in sede civile o penale, anche se percepita come ingiusta o aggressiva, e' tutelata costituzionalmente: chi intende invocare scriminanti deve dimostrare l'eccezionale natura oggettiva del fatto provocatorio.
  • In casi simili, valutare alternative (es. querela per diffamazione, vie disciplinari per l'avvocato) piuttosto che giustificare reazioni lesive con la provocazione, data la stretta interpretazione giurisprudenziale della causa di non punibilita'.

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