Cassazione Penale, Ordinanza n. 31600/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva ridotto la pena inflitta all'imputato a mesi tre di arresto ed euro 2.250,00 di ammenda per una violazione del codice della strada. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il riconoscimento della responsabilità penale sul presupposto dell'assenza della recidiva nel biennio. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo non si confrontasse con la motivazione della sentenza impugnata e che si limitasse a riprodurre censure già formulate in appello e già respinte, senza una critica argomentata specifica rispetto al decisum di secondo grado.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il motivo non era deducibile in sede di legittimità perché privo di confronto puntuale con la motivazione della sentenza di appello, limitandosi a reiterare doglianze già esaminate e respinte. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo state ravvisate ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
È la disposizione incriminatrice oggetto del giudizio; la sentenza non ne sviluppa il contenuto tipico, limitandosi a indicare che la condanna riguarda tale violazione.
I motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
La mancanza dei requisiti di specificità del ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità, segue la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende salvo ragioni di esonero non ravvisate.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre pedissequamente le censure già formulate in appello.
- È inammissibile il motivo che si limiti ad affermare in modo generico una carenza o illogicità della motivazione senza confrontarsi con gli argomenti posti a base della decisione di merito.
- La funzione tipica dell'impugnazione è quella di consentire il controllo critico del provvedimento impugnato; quando tale confronto manca, viene meno la stessa ragione di ammissibilità del ricorso.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.
Come è indicizzato
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