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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33295/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna inflitta in primo grado per un furto in abitazione aggravato. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 624-bis, comma 3, c.p. in relazione all'art. 625, comma 1, n. 2, c.p., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe fornito elementi ritenuti fondanti per affermare la responsabilità e che sarebbe stato violato anche il principio di adeguatezza della sanzione penale. La censura è stata ritenuta generica perché non si confrontava puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e non indicava specificamente le ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno del dissenso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo era formulato in modo generico e privo di specifiche argomentazioni di diritto e di fatto, quindi non idoneo a costituire una critica argomentata del provvedimento impugnato, come richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis, comma 3, c.p.

    Norma richiamata nel ricorso per contestare la qualificazione giuridica del fatto e la condanna per furto in abitazione/aggravato.

  • art. 624, comma 1, n. 2, c.p.

    Norma indicata nella sentenza di merito quale base della contestazione, in relazione al furto.

  • art. 625, comma 1, n. 2, c.p.

    Norma evocata dal ricorrente insieme alla contestazione della qualificazione del reato e della sanzione.

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato per ribadire che la mancanza di specificità dei motivi comporta inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata del provvedimento impugnato: non è sufficiente una doglianza generica o meramente assertiva.
  • È inammissibile il motivo che non si confronti puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e non indichi specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della censura.
  • La specificità dei motivi di impugnazione è requisito essenziale ex artt. 581 e 591 c.p.p.; la sua mancanza determina l'inammissibilità del ricorso.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esoneri, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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