Cassazione Civile, Ordinanza n. 21732/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un dipendente che aveva prestato attività alle dipendenze del Ministero dell'Interno sulla base di una pluralità di contratti a termine e di somministrazione a termine, ritenuti poi illegittimi dalla Corte d'appello. Il giudice di merito aveva escluso la conversione del rapporto a tempo indeterminato, ma aveva riconosciuto un risarcimento del danno parametrato all'art. 32, comma 5, della l. n. 183/2010, nella misura di 10 mensilità dell'ultima retribuzione. Il Ministero ha impugnato la sentenza con un solo motivo, denunciando omessa motivazione su un fatto decisivo e violazione degli artt. 2043 c.c. e 32, comma 5, l. n. 183/2010, sostenendo che il giudice d'appello non avrebbe considerato la prevista stabilizzazione del lavoratore quale elemento idoneo a cancellare l'illecito e a escludere il risarcimento; la parte intimata non ha svolto difese in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la mancata stabilizzazione del lavoratore esclude, nel caso concreto, la configurabilità della condizione che la giurisprudenza unionale collega alla cancellazione dell'illecito, vale a dire la trasformazione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato. Poiché la stabilità dell'impiego costituisce l'elemento centrale della tutela, solo in tale ipotesi può dirsi che il lavoratore abbia effettivamente conseguito il bene della vita perseguito in giudizio. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata difesa dell'intimato e non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente in combinazione con l'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, ma la Corte non ne accoglie la censura, ritenendo infondata la tesi che la mancata stabilizzazione escluda il diritto al risarcimento.
art. 32, comma 5, l. n. 183/2010
Usato come criterio di liquidazione del danno conseguente all'illegittima utilizzazione di contratti a termine o di somministrazione, in applicazione del c.d. danno comunitario, senza necessità di prova del pregiudizio subito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte afferma che non ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei confronti delle amministrazioni dello Stato, esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nelle controversie relative all'illegittima apposizione di contratti a termine nel pubblico impiego, la mancata stabilizzazione del lavoratore esclude che possa ritenersi eliminato l'illecito per avvenuto conseguimento del bene della vita perseguito.
- Il risarcimento del danno da abusiva utilizzazione di contratti a termine può essere liquidato secondo il criterio forfettario previsto dall'art. 32, comma 5, l. n. 183/2010, in coerenza con il c.d. danno comunitario, senza necessità di prova specifica del pregiudizio.
- La sola prospettata o futura stabilizzazione, se non ancora intervenuta, non è sufficiente a cancellare l'illecito né a far venir meno il diritto al risarcimento.
- Per le amministrazioni dello Stato non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, in ragione del meccanismo della prenotazione a debito.
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