Cassazione Civile, Ordinanza n. 08294/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La parte privata aveva ottenuto in via provvisoria l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Napoli. Successivamente, il Tribunale ne disponeva la revoca ritenendo che la richiesta, formulata dal difensore, di distrazione delle spese con dichiarazione di anticipazione implicasse una rinuncia al beneficio del gratuito patrocinio. La parte interessata proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul patrocinio a spese dello Stato e sul procedimento camerale per mancato accertamento di concreti e univoci elementi di rinuncia effettiva al beneficio; 2) violazione delle medesime norme per non avere verificato se la richiesta di distrazione dovesse valere solo in caso di esito vittorioso e non come rinuncia al patrocinio; 3) violazione delle norme sul patrocinio e del diritto di difesa per l’adesione acritica alla decisione del Tribunale in sede collegiale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui la richiesta di distrazione delle spese proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non integra rinuncia implicita al beneficio, perché patrocinio e distrazione hanno finalità diverse e operano su piani distinti. La rinuncia al beneficio può provenire solo dal titolare del diritto, non dal difensore, che non può disporre dei diritti sostanziali della parte. Inoltre, la revoca del patrocinio è ammissibile solo nei casi tipizzati dall’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, norma eccezionale non applicabile in via analogica. In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato il provvedimento impugnato e rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato quale norma del sistema del patrocinio a spese dello Stato, nel quadro della censura relativa alla revoca del beneficio e alla pretesa rinuncia implicita
richiamato tra le disposizioni invocate a tutela del regime del patrocinio a spese dello Stato
la revoca del patrocinio è possibile solo nelle ipotesi tipizzate dalla norma, che ha carattere eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica
richiamato nel ricorso come parametro processuale violato
richiamato nel ricorso come parametro processuale violato
richiamati come disciplina del procedimento camerale
richiamato nel ricorso come parametro processuale violato
richiamato nel terzo motivo come norma del sistema del patrocinio a spese dello Stato
art. 24 Cost.
invocato a tutela del diritto di difesa e dell’accesso alla giustizia
art. 111 Cost.
invocato come parametro del giusto processo e della motivazione/contraddittorio
Massime di principio
- La richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non equivale, di per sé, a rinuncia implicita al beneficio.
- Patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese rispondono a finalità diverse: il primo tutela l’effettività del diritto di difesa del non abbiente, la seconda attribuisce al difensore un diritto proprio sulle spese distratte.
- Il difensore non ha il potere di disporre del diritto sostanziale della parte all’assistenza statale per le spese processuali; la rinuncia al beneficio può provenire solo dal titolare dello stesso.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e la disciplina di revoca, essendo eccezionale, non può essere estesa in via analogica.
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