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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21077/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La società aveva chiesto al tribunale della prevenzione l’ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, dopo essere stata attinta da informazione antimafia interdittiva e dopo avere impugnato tale provvedimento davanti al giudice amministrativo. La Corte di appello di Napoli aveva confermato il rigetto dell’istanza ritenendo precluso l’accesso alla misura perché, alla luce dei rapporti pregressi con contesti mafiosi, non vi sarebbe stata una relazione attuale con la criminalità organizzata tale da giustificare l’emenda. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 34 e 34-bis d.lgs. n. 159/2011 e omessa pronuncia sulle note difensive, sostenendo che il controllo giudiziario volontario sarebbe istituto autonomo rispetto a quello prescritto d’ufficio e che, pertanto, il giudice della prevenzione non dovrebbe riesaminare i presupposti dell’interdittiva né accertare nuovamente il pericolo di infiltrazione mafiosa, ma solo verificare la bonificabilità dell’impresa e la rimozione dei fattori di rischio già evidenziati in sede prefettizia.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Hanno affermato che il controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 non prescinde dall’accertamento, da parte del giudice della prevenzione, dell’attuale pericolo di infiltrazione mafiosa e della conseguente occasionalità dell’agevolazione. Se il giudice accerta l’insussistenza di tale pericolo, deve rigettare la richiesta di accesso alla misura. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione della Corte di appello che aveva negato il controllo giudiziario alla società richiedente in assenza di un pericolo attuale di contaminazione mafiosa. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011

    il tribunale [...] accoglie la richiesta ove ne ricorrano i presupposti

    I presupposti dell’accesso al controllo giudiziario volontario coincidono con quelli dell’istituto in generale e richiedono un accertamento pieno e autonomo del giudice sulla pericolosità attuale e sull’occasionalità dell’agevolazione mafiosa.

  • art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159/2011

    Costituisce il parametro sostanziale dei presupposti del controllo giudiziario, anche nella versione volontaria.

  • art. 34-bis, comma 7, d.lgs. n. 159/2011

    Il provvedimento di ammissione al controllo sospende gli effetti dell’interdittiva antimafia, ma il tema del coordinamento con l’aggiornamento prefettizio non esclude il sindacato pieno del giudice sui presupposti della misura.

  • art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011

    L’informazione interdittiva antimafia presuppone l’esistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte dell’impresa.

  • art. 86, comma 2, d.lgs. n. 159/2011

    L’informativa antimafia ha validità temporalmente limitata e la scadenza non produce automatica caducazione dell’interdittiva.

  • art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011

    Il Prefetto deve aggiornare l’esito dell’informazione antimafia quando sopravvengano elementi rilevanti, anche a seguito del controllo giudiziario o del suo rigetto.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    È richiamato come modello di prevenzione collaborativa amministrativa, ma non altera la necessità che il controllo giudiziario volontario presupponga un pericolo attuale di contaminazione.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato per la forma camerale del procedimento di prevenzione.

  • art. 618, comma 1, c.p.p.

    Ha consentito la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

  • art. 610, comma 3, c.p.p.

    Richiamato nel provvedimento di assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite.

  • art. 3 Cost.

    Evocato nella ricostruzione costituzionale del sistema, in relazione a ragionevolezza e uguaglianza.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato a tutela della libertà di iniziativa economica, da bilanciare con la prevenzione antimafia.

Massime di principio

  • Il controllo giudiziario volontario è misura di prevenzione patrimoniale unitaria e autonoma, ma non sganciata dai suoi presupposti sostanziali: il giudice deve comunque verificare l’esistenza di un attuale pericolo di infiltrazione mafiosa e la natura occasionale dell’agevolazione.
  • La richiesta dell’impresa destinataria di interdittiva antimafia può essere rigettata non solo quando il condizionamento mafioso sia stabile o grave, ma anche quando il giudice accerti che non vi sia alcun pericolo attuale di contaminazione: in tal caso viene meno il presupposto stesso della misura.
  • Il sindacato del giudice della prevenzione è pieno e autonomo rispetto a quello del Prefetto: il provvedimento interdittivo non è intangibile né vincolante quanto alla valutazione dei presupposti del controllo giudiziario volontario.
  • Non sussiste un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra procedimento amministrativo interdittivo e procedimento di prevenzione; il coordinamento tra i due sistemi avviene, piuttosto, attraverso l’obbligo del Prefetto di considerare come fatto nuovo la decisione giudiziaria sul controllo o il suo esito.
  • La finalità di bonifica e continuità aziendale del controllo giudiziario non consente di disporre la misura per il solo scopo di neutralizzare gli effetti dell’interdittiva antimafia: occorre sempre un bisogno effettivo di risanamento ancorato a un rischio concreto di infiltrazione.
  • L’eventuale rigetto della richiesta di controllo giudiziario da parte del giudice della prevenzione, se fondato sull’inesistenza del pericolo mafioso, non produce automaticamente effetti sull’interdittiva, ma costituisce un elemento sopravvenuto che il Prefetto deve valutare in sede di aggiornamento dell’informazione antimafia.

Come è indicizzato

MaterieSequestro preventivoImpugnazioni
RamiMisure di prevenzioneProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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