Cassazione Penale, Ordinanza n. 25932/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Potenza che ha confermato la condanna per tentato furto in abitazione aggravato. Deduce, con i primi due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità e lamenta il travisamento della deposizione di uno dei testimoni escussi. Con l'ultimo motivo censura il trattamento sanzionatorio, denunciando vizio di motivazione sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure sulla responsabilità fossero mere doglianze di fatto, non consentite in sede di legittimità e non accompagnate da una critica specifica e analitica della motivazione della sentenza impugnata, che invece aveva esaminato in modo completo le risultanze istruttorie. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha considerato il motivo manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se arbitraria o illogica, evenienza esclusa nel caso concreto per la presenza di motivazione sufficiente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione presuppone la contestazione di un tentato furto in abitazione, richiamando la fattispecie del furto in abitazione aggravato quale reato oggetto della condanna confermata in appello.
Il fatto è qualificato come tentato furto, con riferimento implicito alla disciplina generale del tentativo.
I motivi che si risolvono in doglianze di fatto o non sono scanditi da un'analisi critica della motivazione non sono consentiti in cassazione; il sindacato di legittimità resta limitato ai vizi dedotti nei limiti di legge.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In cassazione non sono proponibili censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle risultanze istruttorie, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato in modo analitico le emergenze probatorie.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata e indicare puntualmente l'errore logico o giuridico denunciato.
- Il travisamento della prova non è deducibile come semplice contestazione del contenuto della deposizione, se la doglianza mira in sostanza a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio.
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e sfugge al sindacato di legittimità salvo che sia sorretta da motivazione mancante, arbitraria o manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma prevista a favore della Cassa delle ammende.
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