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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 04518/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso verteva contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 13/11/2024 che, riformando la condanna di primo grado, aveva assolto gli imputati dall'accusa di falso giuramento (art. 371 c.p.) e aveva revocato le statuizioni civili. La parte civile chiedeva la cassazione per vizio di motivazione: sosteneva che Ladisa aveva introdotto in dibattimento una giustificazione di "compensazione" non allegata nel giudizio civile e priva di prove documentali; tale giustificazione, secondo il ricorrente, doveva essere verificata con maggiore scrutinio e non poteva essere estesa anche a Belviso, rimasta silente in dibattimento. Sono stati inoltre depositati motivi aggiunti che deducevano violazioni di norme processuali (artt. 546 lett. e), 603, 192 c.p.p.) e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della parte civile ritenendolo infondato. Ha richiamato la regola secondo cui il giudice d'appello che assolve non è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale ma deve motivare in modo puntuale la diversa conclusione; nel caso concreto la Corte territoriale ha fornito una motivazione coerente e non contraddittoria. È stato inoltre chiarito che, non essendo stato impugnato dal pubblico ministero l'assoluzione di appello, il ricorso della parte civile ai sensi dell'art. 576 c.p.p. va esaminato soltanto ai fini della responsabilità civile e secondo il criterio civilistico della probabilità prevalente. Sulla base della valutazione complessiva delle dichiarazioni e della documentazione (anche le ammissioni/parziali riconoscimenti rese dallo stesso Bellino), la Corte di merito ha ritenuto più probabile che non che gli opponenti non avessero reso dichiarazioni false nel giuramento (la presunta estinzione dei debiti per compensazione è risultata plausibile). Pertanto non è stata accertata responsabilità civile risarcitoria e il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 371 cod. pen.

    Norma che punisce il falso giuramento; la valutazione della sussistenza del reato si concentra sulla falsità della dichiarazione giurata così come emerge nel processo penale, indipendentemente dall'esito del giudizio civile

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Consente alla parte civile di proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento ai soli effetti civili; il giudice dell'impugnazione può decidere sulla domanda risarcitoria nei limiti del devoluto, ma la cognizione è limitata agli effetti civili

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice dell'impugnazione possa decidere sugli effetti civili anche quando la condanna è stata impugnata e sopraggiunge l'estinzione del reato; la decisione sul civile deve essere compiuta senza riaffermare la responsabilità penale nei casi in cui la cognizione penale sia venuta meno

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Dispositivo che regola la cognizione sulle pretese risarcitorie in cassazione quando gli effetti penali sono ormai cristallizzati; consente la scissione tra statuizione penale e cognizione civile in sede di legittimità

  • art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato per escluderne l'applicabilità al caso specifico perché i fatti erano anteriori al 1/1/2020 e la costituzione di parte civile risale ad udienza anteriore all'entrata in vigore delle modifiche

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Disciplina la trattazione scritta; richiamato perché il procedimento si è svolto con trattazione scritta e le parti hanno depositato memorie e conclusioni per iscritto

  • art. 538 cod. proc. pen.

    Stabilisce che il giudice penale decide sulla domanda civile quando pronuncia sentenza di condanna; richiamato nel confronto col regime speciale delle impugnazioni (deroga all'accessorietà)

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla particolare tenuità del fatto; citata nell'ambito delle categorie che escludono l'accertamento penale pur consentendo effetti civili in certi casi

  • art. 651-bis cod. proc. pen.

    Regola l'efficacia di giudicato delle sentenze di proscioglimento per particolari ipotesi; richiamata nella trattazione della relazione tra giudicato penale e domanda civile

  • art. 546 lett. e), 603, 192 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate nei motivi aggiunti dal ricorrente (in relazione alla formazione e valutazione della prova e alla fase di impugnazione); la Corte le ha esaminate connesse al tema del vizio di motivazione e le doglianze sono state ritenute infondate

  • art. 6, paragrafo 2, CEDU

    Principio della presunzione di innocenza: la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale e CEDU per spiegare i limiti delle deroghe all'accessorietà in sede di impugnazione, affermando che la cognizione civile in impugnazione deve rispettare la presunzione di innocenza e non può essere usata per affermare, neppure incidentalmente, la responsabilità penale

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello assolve in riforma di una condanna, non è obbligata a ripetere l'istruzione dibattimentale (esame testimoni), ma deve motivare in modo chiaro e puntuale le ragioni della diversa conclusione
  • Se la parte civile impugna ai sensi dell'art. 576 c.p.p., il giudice dell'impugnazione decide sugli effetti civili applicando il criterio civilistico della probabilità prevalente ("più probabile che non"), non lo standard penale "oltre ogni ragionevole dubbio"
  • Il giudice penale chiamato a decidere sugli effetti civili in grado di impugnazione non può, quando la cognizione penale è venuta meno, riconoscere la responsabilità penale dell'imputato; deve limitarsi ad accertare l'esistenza e l'entità del danno secondo i principi della responsabilità civile
  • La comparsa in dibattimento di una nuova giustificazione (es. compensazione) introdotta dall'imputato può essere valutata dal giudice di merito: non è necessario che la giustificazione sia stata già documentata nel processo civile, purché la sua plausibilità risulti dalla valutazione complessiva delle prove e delle dichiarazioni (anche delle ammissioni del danneggiato)
  • La presunzione di estinzione dell'obbligazione può riguardare modi diversi dall'adempimento (es. compensazione) e, se ritenuta plausibile, può svuotare la configurabilità del falso giuramento o la sua efficacia ai fini della responsabilità civile
  • Le doglianze sul vizio di motivazione in cassazione richiedono che la Corte di merito abbia compiuto un percorso illogico o contraddittorio; una scelta motivata e coerente, anche se favorevole all'imputato, è difficilmente censurabile in sede di legittimità

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