Cassazione Penale, Ordinanza n. 27555/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di appello di Catania resa in sede esecutiva, con cui era stato negato il riconoscimento della continuazione tra più condanne. Sosteneva, nell'unico motivo di ricorso, che i reati oggetto delle sentenze in esecuzione dovessero essere considerati avvinti da un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione rileva però che le doglianze erano in realtà mere contestazioni di fatto, generiche e manifestamente infondate: il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato la notevole distanza temporale tra i fatti, commessi a distanza variabile da uno a cinque anni, e soprattutto l'assenza di elementi da cui inferire che, fin dal primo reato, l'agente avesse programmato anche quelli successivi, emergendo invece autonome risoluzioni criminose. Il ricorso chiedeva quindi una diversa lettura del materiale già esaminato dal giudice di merito, senza indicare specifici elementi trascurati o vizi logici decisivi.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché le censure non superano il vaglio preliminare di ammissibilità: sono in parte meramente fattuali, in parte generiche e comunque manifestamente infondate, poiché mirano a sovrapporre una lettura alternativa del compendio probatorio a quella già ritenuta логica e non illogica dal giudice dell'esecuzione. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che il medesimo disegno criminoso sia programmato sin dall'inizio almeno nelle sue linee generali; la mera omogeneità dei reati e la loro contiguità non bastano se manca la prova della programmazione originaria.
ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, valutata la colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata quale fondamento del criterio di valutazione della colpa del ricorrente ai fini della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della continuazione, la distanza temporale rilevante tra i fatti costituisce un indice probatorio significativo: non è di per sé decisiva, ma può rappresentare un limite logico alla configurabilità di un unico disegno criminoso, tanto più intenso quanto maggiore è l'intervallo tra i reati.
- La continuazione non può essere affermata in assenza di elementi concreti che dimostrino la programmazione, fin dall'origine, anche dei reati successivi; la prova deve emergere da circostanze specifiche e non da mere affermazioni astratte.
- In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano nella richiesta di una nuova valutazione del compendio fattuale o in contestazioni apodittiche della motivazione, se la decisione impugnata è sorretta da argomentazione logica e non manifestamente illogica.
- Il ricorso è inammissibile quando non indica elementi specifici non considerati dal giudice di merito e si limita a opporre una diversa lettura del materiale già scrutinato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, in presenza di profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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