Cassazione Penale, Ordinanza n. 03131/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per cessione di sostanza stupefacente. Ha dedotto tre censure: a) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della sua responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; b) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro sequestrato, disposta ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché non deducibili in sede di legittimità, in quanto dirette a sollecitare una rivalutazione del merito o a riproporre questioni già respinte in appello senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che i motivi potessero essere scrutinati in sede di legittimità: il primo perché mirava a una rilettura del materiale probatorio e a una diversa valutazione dei fatti; il secondo perché il diniego della lieve entità era sorretto da motivazione congrua, basata sulla valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, nonché su elementi sintomatici di professionalità dello spaccio; il terzo perché si limitava a reiterare censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte territoriale sulla confisca del denaro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per la condotta di cessione di sostanza stupefacente.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità richiede una valutazione complessiva del fatto, considerando mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché qualità e quantità della sostanza; il riconoscimento va escluso se anche uno solo degli elementi depone contro la minima offensività.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Base normativa della confisca del denaro disposta nei confronti dell'imputato.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta precluso alla rilettura del compendio probatorio e alla sostituzione della valutazione del giudice di merito con una diversa lettura dei fatti.
L'atto di impugnazione deve contenere motivi specifici, con indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta.
La mancanza di specificità del ricorso comporta inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi di fatto né la proposizione di una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione acritica delle doglianze già respinte in appello determina inammissibilità.
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve valutare in modo globale tutti i parametri normativi del fatto; il diniego della lieve entità è legittimo quando la valutazione complessiva evidenzi elementi incompatibili con la minima offensività.
- La censura sulla confisca deve misurarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; la contestazione generica o meramente reiterativa non è ammissibile in cassazione.
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