Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 03131/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per cessione di sostanza stupefacente. Ha dedotto tre censure: a) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza della sua responsabilità penale, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio; b) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità; c) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca del denaro sequestrato, disposta ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. 309/1990. La Corte di cassazione ha ritenuto tutte le doglianze inammissibili perché non deducibili in sede di legittimità, in quanto dirette a sollecitare una rivalutazione del merito o a riproporre questioni già respinte in appello senza un confronto specifico con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso che i motivi potessero essere scrutinati in sede di legittimità: il primo perché mirava a una rilettura del materiale probatorio e a una diversa valutazione dei fatti; il secondo perché il diniego della lieve entità era sorretto da motivazione congrua, basata sulla valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, quantità e qualità della sostanza, nonché su elementi sintomatici di professionalità dello spaccio; il terzo perché si limitava a reiterare censure già formulate in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte territoriale sulla confisca del denaro. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura degli elementi di fatto né la proposizione di una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
  • Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la riproposizione acritica delle doglianze già respinte in appello determina inammissibilità.
  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve valutare in modo globale tutti i parametri normativi del fatto; il diniego della lieve entità è legittimo quando la valutazione complessiva evidenzi elementi incompatibili con la minima offensività.
  • La censura sulla confisca deve misurarsi con la ratio decidendi della decisione impugnata; la contestazione generica o meramente reiterativa non è ammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della provaConfisca

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.