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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04317/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ordine professionale)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un geometra per grave morosità nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine professionale, ritenuta anche foriera di violazione del divieto deontologico di concorrenza sleale verso i colleghi. Il consiglio di disciplina territoriale aveva irrogato la sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi; il consiglio nazionale aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione il professionista deduceva, con il primo motivo, omesso esame di un fatto decisivo e violazione del diritto di difesa, lamentando che l'organo nazionale non avesse adeguatamente valutato difetti di motivazione e di istruttoria del provvedimento e che gli fosse stato consegnato un verbale con parti oscurate. Con il secondo motivo denunciava violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e del codice deontologico, sostenendo, da un lato, che non fosse configurabile la violazione del divieto di concorrenza e, dall'altro, che per le irregolarità contributive la normativa prevedesse soltanto una sanzione pecuniaria, non la sospensione; deduceva inoltre violazione del principio di proporzionalità.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché in sede di legittimità non possono essere censurati la motivazione del provvedimento amministrativo disciplinare né i vizi del procedimento davanti al collegio provinciale, una volta che la materia sia stata devoluta e decisa dall'organo nazionale; nel caso concreto, peraltro, il consiglio nazionale aveva comunque evidenziato che i vizi procedurali lamentati non avevano impedito la conoscenza dei fatti e delle ragioni della sanzione. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato: la grave morosità contributiva era autonomamente sanzionabile con sospensione ai sensi della disciplina generale applicabile a tutti gli ordini professionali; l'eventuale contestazione ulteriore relativa alla concorrenza sleale non incideva sulla legittimità della sospensione, già giustificata dal fatto principale. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 374 c.p.c.

    Le disposizioni che attribuiscono alle Sezioni Unite il ricorso avverso decisioni di consigli nazionali degli ordini professionali valgono solo quando sia posta una questione di giurisdizione; altrimenti resta ferma la competenza delle sezioni semplici.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro della dedotta violazione di legge nel secondo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato come parametro del dedotto omesso esame di un fatto decisivo nel primo motivo di ricorso.

  • art. 384 c.p.c.

    La Corte richiama il potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata e di verificare la conformità a legge della soluzione adottata anche a prescindere dalla completezza della motivazione.

  • art. 2, L. 3 agosto 1949, n. 536

    "i contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi; coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare; la sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute"

    La norma ha carattere generale e si applica a tutti gli ordini e collegi professionali; la morosità contributiva può giustificare la sospensione dall'esercizio professionale anche indipendentemente da ulteriori profili deontologici.

  • art. 11, R.D. 11 febbraio 1929, n. 274

    È stata richiamata dal ricorrente come norma che disciplinerebbe la fattispecie, ma la Corte non l'ha ritenuta decisiva ai fini dell'accoglimento.

  • art. 15, L. 20 ottobre 1982, n. 773

    È stata richiamata dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui per le irregolarità contributive sarebbe prevista solo una sanzione pecuniaria.

  • art. 17, L. 20 ottobre 1982, n. 773

    È stata invocata dal ricorrente per sostenere che la sanzione per le irregolarità nelle denunce contributive sarebbe esclusivamente pecuniaria; la Corte ha però ritenuto applicabile la disciplina generale della sospensione per mancato pagamento dei contributi.

  • artt. 2 e 27 del Codice di deontologia professionale

    Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione al principio di proporzionalità della sanzione disciplinare.

  • art. 10 del Codice di deontologia professionale

    La sua violazione era stata contestata come conseguenza della grave morosità contributiva e come comportamento di concorrenza sleale, ma la Corte ha osservato che tale profilo era comunque recessivo rispetto al fatto principale della morosità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È il parametro rispetto al quale è dovuto l'ulteriore importo del contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nei procedimenti disciplinari degli ordini professionali, il giudice di legittimità può sindacare la decisione dell'organo nazionale, ma non trasformarsi in giudice della motivazione o del procedimento amministrativo dell'organo territoriale quando la relativa materia sia stata già devoluta al grado disciplinare competente.
  • La grave morosità contributiva verso l'ordine professionale integra una violazione disciplinare autonoma e può legittimare la sospensione dall'esercizio professionale ai sensi della disciplina generale applicabile a tutti gli ordini e collegi, senza che sia necessario fondare la sanzione su ulteriori illeciti deontologici.
  • Quando una sanzione disciplinare è comunque sorretta da un fatto principale autonomamente sanzionabile, l'eventuale erronea valutazione di un profilo accessorio o concorrente non comporta l'annullamento della decisione se la sanzione resta giustificata dal fatto base.
  • In cassazione, la censura che formalmente invoca un vizio motivazionale ma in realtà investe una questione di diritto può essere decisa verificando la conformità a legge della soluzione adottata, anche integrando o correggendo la motivazione della decisione impugnata.
  • La sospensione per mancato pagamento dei contributi professionali può essere disposta nel rispetto delle forme disciplinari, non è necessariamente limitata nel tempo e cessa quando l'iscritto dimostri di avere pagato quanto dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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