Cassazione Civile, Ordinanza n. 10711/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1481/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 3 dicembre 2021. Nel corso del giudizio di legittimità, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale la controricorrente ha aderito con accettazione congiunta. La Corte, preso atto della rinuncia e dell'accettazione, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., doveva essere dichiarata l'estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, richiamando l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
La decisione
Il ricorso è stato definito senza esame dei motivi, per effetto della rinuncia della ricorrente accettata dalla controricorrente. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti. Ha altresì escluso il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché l'estinzione per rinuncia non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa in via interpretativa.
Cass. n. 10140/2020
Richiamata a supporto dell'interpretazione restrittiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Cass. n. 19071/2018
Richiamata a supporto dell'interpretazione restrittiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente determina l'estinzione del processo.
- La declaratoria di estinzione per rinuncia comporta la compensazione delle spese quando così statuito dal giudice, specie in assenza di una pronuncia sul merito.
- L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso ai casi di estinzione per rinuncia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10626/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10627/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10628/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10629/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10630/2026 del 22/04/2026
- ordinanza_civile · 22 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 10631/2026 del 22/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →