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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10711/2026 del 22/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza n. 1481/2021 della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 3 dicembre 2021. Nel corso del giudizio di legittimità, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, al quale la controricorrente ha aderito con accettazione congiunta. La Corte, preso atto della rinuncia e dell'accettazione, ha rilevato che, ai sensi dell'art. 391 c.p.c., doveva essere dichiarata l'estinzione del giudizio. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, richiamando l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché tale misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

La decisione

Il ricorso è stato definito senza esame dei motivi, per effetto della rinuncia della ricorrente accettata dalla controricorrente. La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione e ha disposto l'integrale compensazione delle spese tra le parti. Ha altresì escluso il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, perché l'estinzione per rinuncia non rientra nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, accettata dalla parte controricorrente, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto nei casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la misura ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere estesa in via interpretativa.

  • Cass. n. 10140/2020

    Richiamata a supporto dell'interpretazione restrittiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

  • Cass. n. 19071/2018

    Richiamata a supporto dell'interpretazione restrittiva dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso accettata dalla parte resistente determina l'estinzione del processo.
  • La declaratoria di estinzione per rinuncia comporta la compensazione delle spese quando così statuito dal giudice, specie in assenza di una pronuncia sul merito.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 si applica solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non può essere esteso ai casi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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